Per comprendere cosa significhi l’effettiva comprensione e trascrizione di una intercettazione riteniamo indicativo riportare fedelmente le parole di un perito chiamato ad un compito molto delicato in un caso di revisione di una condanna all’ergastolo.
Ci sono delle intercettazioni ambientali che sono state trascritte in maniera poco convincente, in ben due elaborati peritali, e la Corte di appello affida una perizia che sarà decisiva per la vita di un uomo che dal carcere proclama la sua innocenza da decenni.
Questo il testo del confronto tra il perito e il giudice:
PERITO DOTT. G. – Però Consigliera A., il fatto che io nell’ascoltare e riascoltare quella frase, abbia ritenuto, deciso di separare con un segno di interpunzione forte, significa che a me, il mio orecchio, Giudice A., è stato guidato dall’intonazione particolare, cioè ogni frase, Signori Giudici, è data sia dal segnale sonoro, cioè dall’insieme di suoni con i quali noi formiamo la catena di parole, che ci portano poi a esprimere i nostri concetti, ma un ruolo altrettanto centrale è svolto dai cosiddetti “tratti sopra segmentali” che tradotto fuori dalla scientificità significa “le curve prosodico intonazionali”, le intonazioni, che conferiscono al pare dei suoni di qualunque lingua, sono portatori di significato e conferiscono un significato particolare, allora è vero che c’è l’adiacenza, la vicinanza dei due “cussu cussu”, ma nel primo caso il “cussu” è attribuibile alla frase che volevano che lui per forza dicesse, seguito da una pausa… io non l’ho quantificata, ma è facilmente quantificabile addirittura, che mi porta a me Trascrittore, a metterci il punto, perché il Signor P. dice “cosa succede?” cioè quello che è realmente accaduto, non so se sono riuscito a spiegarmi.
GIUDICE CONSIGLIERE DOTT.SSA A. – No, no, si è spiegato, vuol dire che però una piccola parte interpretativa c’è insomma, alla fine della fiera, perché purtroppo l’ascolto comporta questo, ahimè!
PERITO DOTT. G. – E’ così, è normale Consigliera. Guardi, io mi permetto… apro una brevissima parentesi, di dissentire profondamente dai Signori Giudici della Corte di Cassazione, che in più di una sentenza hanno… mi passi il termine basso, liquidato l’attività dei Periti Trascrittori Traduttori, come una mera attività di tipo meccanico, vedono quasi un rango di persona addetta alla dattiloscrittura, che sente “tavolo scrive tavolo”, sente “pioggia” e scrive “pioggia”, non è così Signori Giudici, è inevitabile che nell’attività di ascolto e di trasposizione dell’oralità alla scrittura di un eloquio, ci sia anche insita, a prescindere poi dalla traduzione in lingua italiana, un’attività di interpretazione e guai se mancasse, io le sottolineo guai se mancasse, perché altrimenti io le restituirei, Consigliera A. e Presidente M., un semplice flusso di parole con una catena interminabile di parole per loro, Giudice, per chiunque incomprensibile.
Io potrei essere anche fedele, ma se io non usassi i segni di interpunzione assegnando anche attraverso i segni di interpunzione parole portatore di significato, io non adempirei al mio compito, non svolgere bene il mio lavoro, ecco perché mi permetto di dire che rimango davvero esterrefatto quando sento i loro colleghi, Giudici della Cassazione, trasformare questa attività, che è delicatissima e che presuppone una conoscenza approfondita non tanto della lingua, ma anche della cultura delle due lingue da cui dobbiamo partire e la lingua alla quale dobbiamo arrivare, ecco presuppone una attività di interpretazione già della sola trasposizione dall’oralità alla scrittura, quindi se mi chiede Giudice “eh, ma lei ci ha messo un punto, per me sono due cussu consecutivi”, bè, io le dico di sì, ma lì se noi andiamo ad ascoltare l’eloquio del Signor P., è chiarissima questa distinzione, l’ho creata io nel trascrivere? Sì l’ho creata io, perché l’ho sentita.
PRESIDENTE – Va bene, è stato chiarissimo. Avvocato c’è altro?
La lettura rende chiaro in punto nevralgico della questione: le trascrizioni delle intercettazioni nascondono mille insidie e tanti possibili errori giudiziari che sono certificati da queste massime: “La trascrizione della intercettazione costituisce una mera trasposizione grafica del loro contenuto” Cassazione penale, sez. VI, 28 marzo 2018 n. 24744 e Cassazione penale sez. VI, 15 marzo 2016 rv. 266775.
La preoccupante semplificazione continua: “La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere materiale, per le quali non sarebbe necessaria l’acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” Cassazione penale sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 3027, Rv 266497. Così la Suprema Corte liquida la problematica della certezza della genuinità di una trascrizione.
