Stupefacenti: configurabile l’art. 73 comma 5 Dpr 309/90 quando la quantità di principio attivo tipo eroina sia inferiore a g. 5,1 (di Riccardo Radi)

Inizia a prendere piede il criterio tabellare elaborato nello studio realizzato dall’ufficio per il processo della sesta sezione penale della Cassazione: una ricognizione su 398 decisioni di legittimità nel triennio 2020-2022

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 47155 depositata il 13 dicembre 2022 ha stabilito il seguente principio di diritto: “è configurabile la fattispecie autonoma di cui all’art, 73, comma 5 Dpr 309/1990 quando la quantità di principio attivo tipo eroina sia inferiore a g. 5,1, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantitativo sia superato”.

Fatto

All’imputato sono sequestrate sei buste di cellophane che contengono oltre 29 grammi di eroina con un principio attivo pari a 2,487,244 mg.

Per stabilire se si configura il fatto di lieve entità non contano soltanto quantità e qualità dello stupefacente ma anche mezzi, modalità e circostanze dell’azione.

Decisione

La Suprema Corte valorizza lo studio realizzato dall’ufficio per il processo della sesta sezione penale della Cassazione: una ricognizione su 398 decisioni di legittimità nel triennio 2020-2022 che ha individuato le soglie quantitative orientative per qualificare il fatto di droga di lieve entità ex articolo 73, quinto comma, del testo unico stupefacenti.

Le soglie quantitative individuate dall’indagine statistica condotta dall’Upp possono integrare un metro di giudizio utile a garantire la necessaria tassatività della norma incriminatrice.

Ai valori espressi in termini di quantitativo lordo è stata applicata la percentuale di purezza media del mercato italiano secondo i dati del dipartimento politiche antidroga della presidenza del Consiglio.

Ricordiamo le soglie del piccolo spaccio elaborate dalla cassazione.

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 44061 depositata il 25 novembre 2022 ha stabilito che mancando la legge, possono aiutare la statistica della giurisprudenza degli ultimi due anni a individuare i limiti del fatto di lieve entità.

La cassazione ha stabilito che considerando che l’elemento ponderale non può costituire – al di là dei casi di particolare pregnanza dello stesso – l’unico elemento per riconoscere od escludere il fatto lieve, è innegabile che tale aspetto è uno di quelli che maggiormente incide sul giudizio in ordine all’art. 73, comma 5.

L’individuazione di valori dotati di particolare ricorrenza statistica nelle decisioni concernenti il fatto lieve può essere condotta avvalendosi dello studio recentemente predisposto dall’Ufficio per il Processo presso la Sesta sezione penale, intitolato “Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990: alla ricerca di un’interpretazione tassativizzante.

Un’indagine empirica della giurisprudenza di legittimità nel triennio 2020-2022″.

Lo studio ha comportato l’esame di 398 decisioni della Corte in materia di spaccio di lieve entità, emesse nel triennio 2020-2022, ed ha restituito un quadro molto variegato in ordine ai quantitativi che sono stati ritenuti compatibili con tale fattispecie.

Sulla base di tale verifica è risultato che il limite massimo entro il quale è stato riconosciuta la lieve entità del fatto è risultato essere: – 150 g per la cocaina; – 107,71 g per l’eroina; – 246 g per la marijuana; – 386,93 g per l’hashish.

Tale dato è stato ulteriormente elaborato, al fine di individuare i quantitativi per i quali vi è maggiore interferenza tra sentenze che riconoscono e negano il comma 5, risultando che, per i seguenti quantitativi, vi è una prevalenza di sentenze che ritengono il fatto lieve: – 23,66 g per la cocaina; – 28,4 g per l’eroina; – 108,3 g per la marijuana; – 101,5 g per l’hashish.

Si tratta di un dato avente una valenza statistica, nel senso che attesta il fatto che – con riguardo ad un significativo numero di pronunce rese in un dato periodo temporale – la giurisprudenza maggioritaria ha ricondotto al fatto lieve i quantitativi sopra indicati.

Ciò non esclude, tuttavia, che la ricorrenza statistica di tali valutazioni può integrare un metro di giudizio utile a garantire la necessaria tassatività della norma incriminatrice, evitando eccessive oscillazioni interpretative.

La valutazione complessiva della tenuità del fatto deve essere pur sempre svolta valorizzando tutti gli elementi della fattispecie, salvo restando che – specie nelle ipotesi in cui non vi sono specifici indici della offensività del fatto – la circostanza che un dato quantitativo sia stato tendenzialmente ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, può assumere una valenza di per sé decisiva.

In conclusione, si ritiene di poter affermare che ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve, il giudice può tener conto – unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta – del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, come compatibile con l’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.