
Il 22 ottobre 2022 presso la Camera dei Deputati e ad iniziativa dei Deputati Andreuzza, Bisa, Angelucci, Barabotti, Bof, Cavandoli, Coin e Iezzi, è stata depositata la proposta di legge A.C. 431 volta alla modifica dell’art. 284 del codice di procedura penale, in materia di determinazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (il documento è allegato in calce al post).
Ne riportiamo testualmente i passaggi cruciali.
“ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si sente l’esigenza di garantire una giustizia adeguata non solo a chi è vittima di reati, ma anche a chi, dopo la perdita di una persona cara, oltre a soffrire ogni giorno per tale perdita, si scontra quotidianamente con la possibilità concreta di incontrare gli autori di tali reati che sono stati condannati a diversi anni per aver causato l’incidente, perché essi abitano (e si trovano ai domiciliari) nella stessa città o piccolo paese dove risiedono le famiglie delle vittime. Purtroppo, molto spesso, gli autori di tali reati che sono la causa del loro più grande dolore rappresentano una ferita ancora aperta per le mamme, i papà e i parenti della vittima“.
“Lo scopo della presente proposta di legge è quello di apportare le necessarie ed opportune modifiche all’articolo 284 del codice di procedura penale in materia di criteri per la determinazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per attribuire al magistrato la possibilità, tenuto conto di specifiche situazioni o eventi, di disporre il luogo degli arresti domiciliari, ove possibile, in una città o in un paese diverso da quello in cui risiedono la vittima, i suoi familiari e i suoi contatti stretti nonché di concedere gli arresti domiciliari solo nei casi di lieve entità che non comportino sgomento nella società“.
“A San Donà di Piave, nel 2020, è stata fondata l’associazione «Alba luci sulla buona strada» a tutela delle famiglie delle vittime di incidenti stradali. Sull’onda dell’emozione e del dolore per la morte dei quattro giovani di San Donà di Piave e di Musile di Piave, Riccardo Laugeni, Giovanni Mattiuzzo, Leonardo Girardi ed Eleonora Frasson, speronati la notte del 13 luglio da un’auto all’uscita di Jesolo e precipitati nel canale Pesarona, tale associazione offre un sostegno morale di ascolto alle famiglie che hanno vissuto la perdita di una persona cara in un incidente stradale. Sono state attivate diverse iniziative di collaborazione e di sensibilizzazione con i comuni di Musile di Piave, Jesolo, San Donà, Eraclea, Portogruaro, Roncade, Ponte di Piave, Conegliano e con molti altri comuni delle province di Venezia e di Treviso. L’associazione nasce da un’idea di Romina Laugeni e di tanti giovani che si sono stretti attorno a una madre che con coraggio, da allora, è sempre stata impegnata nell’opera di sensibilizzazione della comunità e delle istituzioni. L’associazione incontra le famiglie che hanno dovuto sopportare in questi anni la perdita di un figlio in un incidente, cercando di offrire loro forza e coraggio pur nella tragedia. Purtroppo tante giovani vite si sono spezzate da allora sulle strade del basso Piave e del litorale, come è avvenuto in tutta Italia. L’associazione «Alba luci sulla buona strada» ha fatto proprio l’impegno di sensibilizzare la comunità e le istituzioni sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze degli incidenti“.
“Un dolore così grande ancora vivo nelle famiglie delle vittime si scontra quotidianamente con la circostanza che, spesso, gli autori dei reati, anche condannati a diversi anni per aver causato l’incidente, abitano e sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari nella città o nel piccolo paese dove risiedono le famiglie medesime, rappresentando una ferita ancora aperta per le mamme, i papà e i parenti“.
“Lo scopo della presente proposta di legge è di fornire un supporto alle famiglie che hanno subìto la perdita di un proprio caro perché, come recitano le parole di tanti familiari, «La sofferenza più grande è vedere chi ha causato l’incidente nella stessa città dove sono sepolti i nostri figli» e, pertanto, mira a sensibilizzare gli operatori del diritto e chi è chiamato ad adottare i provvedimenti che dispongono gli arresti domiciliari, i quali dovrebbero tenere in considerazione unitariamente, nella consapevolezza della loro stretta interdipendenza, i risvolti umani della vicenda penale nonché avvalersi di strumenti concreti che possano aiutare le famiglie delle vittime ad affrontare e a superare le difficoltà dovute alla vicinanza dell’autore del reato al loro domicilio“.
Questo è il testo proposto:
“PROPOSTA DI LEGGE __ Art. 1. 1. Al comma 1-bis dell’articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se per il tipo di reato per cui si procede sussiste il rischio che dalla vicinanza fisica dell’imputato derivi pregiudizio per l’incolumità o la sicurezza della persona offesa dal reato o dei suoi familiari, il giudice dispone, ove possibile, che gli arresti domiciliari siano eseguiti in un comune diverso dal luogo di residenza o di abituale dimora della persona offesa dal reato o dei suoi familiari o, se all’interno del medesimo comune, in luogo situato a congrua distanza dal predetto luogo di residenza o di abituale dimora».
Questa proposta merita qualche commento.
Dalla parte illustrativa si ricava che l’iniziativa tende a soddisfare due obiettivi, uno generale e uno più specifico: il divieto di concedere gli arresti domiciliari nei casi che comportino sgomento nella società; l’eliminazione di occasioni di incontro tra coloro che hanno causato incidenti e i familiari delle vittime.
Basterà dire, quanto al primo obiettivo, che lo sgomento non è (non ancora, almeno) una categoria giuridica e, ciò che più conta, è una parola priva di reale capacità definitoria (cosa occorre per creare sgomento e, soprattutto, cos’è) e differenziale (quello che sgomenta Tizio potrebbe lasciare indifferente Caio) e quantitativa (quanti devono essere sgomenti).
Quanto al secondo obiettivo, non si riesce a comprendere come i familiari delle vittime potrebbero essere turbati dalla vista di una persona agli arresti domiciliari che si presuppone stia chiusa in casa senza potere avere contatti se non con i familiari conviventi (sempre che non siano turbati a loro volta ma questa è un’altra storia).
Ed allora, pare che il vero ma non dichiarato obiettivo sia l’esilio dell’imputato che deve essere bandito dai suoi luoghi perché la sola idea della sua presenza fisica lì offende ed addolora chi patisce la perdita di una persona cara.
C’è di più.
Quando si passa al testo vero e proprio si nota la scomparsa sia dello sgomento che del turbamento dei familiari e l’apparizione del rischio che la vicinanza fisica dell’imputato provochi pregiudizio all’incolumità o alla sicurezza della persona offesa o dei suoi familiari.
Né l’incolumità né la sicurezza sembrano in grado di includere quei sentimenti sui quali è tarata per intero la proposta.
C’è quindi il paradosso del contrasto tra le motivazioni che la reggono e le conclusioni che se ne traggono.
C’è infine un ultimo aspetto che appare in linea con una tendenza sempre più manifesta nella legislazione penale degli anni più recenti: l’uso del potere cautelare e lo stesso giudizio sono sempre più tarati sulla vittima del reato contestato e contestualmente viene relegato sullo sfondo l’accusato che si difende.
Non è fisiologico che questo avvenga: i procedimenti penali servono ad accertare fatti e responsabilità, non a consolare le vittime (alle quali semmai è dovuta la verità nella sua declinazione processuale) e neanche a consumare vendette private o collettive.
Ma, a quanto pare, ce ne stiamo dimenticando.

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