Procura speciale per i “riti alternativi”: non servono formule sacramentali (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 30401 del 2022 ha stabilito che la procura speciale per l’istanza di celebrazione dei procedimenti speciali dell’applicazione di pena su richiesta delle parti o del giudizio abbreviato, anche se subordinato a integrazione probatoria, può essere validamente rilasciata al difensore mediante dichiarazione, resa dall’imputato in udienza e formalizzata nel relativo processo verbale, facente generico riferimento alla celebrazione o alla definizione del processo mediante “riti alternativi” ovvero alla richiesta di “riti alternativi”.

La Suprema Corte ha premesso che la procura speciale per la celebrazione di procedimenti speciali può essere conferita mediante dichiarazione resa in udienza e inserita nel relativo processo verbale.

Ciò in forza della lettura degli artt. 446 e 438 cod. proc pen., disciplinanti, rispettivamente, l’applicazione di pena su richiesta delle parti e il giudizio abbreviato, in uno con l’art. 122 dello stesso codice di rito, in tema di procura speciale per il compimento di determinati atti, e con l’art. 96 con proc. pen.

Quest’ultimo, con riferimento alla stessa nomina del difensore, e, quindi, a fortiori, circa la procura speciale allo stesso per la richiesta di procedimenti speciali, dispone infatti che essa è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente.

Inoltre, la procura speciale per l’istanza di celebrazione di procedimenti speciali, tali proprio perché “riti alternativi” al giudizio dibattimentale, non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l’imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l’incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo.

Sul punto, si veda, circa l’assenza di necessarie formule sacramentali con particolare riferimento al giudizio abbreviato, Sez. 2, n. 3290 del 19/01/2005, Rv. 231098-01.

A essa ha fatto poi specifico riferimento Sez. 3, n. 44469 del 08/10/2009, Rv. 245218- 01, nel chiarire che il difensore dell’imputato, munito di procura speciale per la richiesta di “riti alternativi” non meglio specificati, ha il potere di richiedere lo svolgimento del giudizio abbreviato c.d. “condizionato“.

È stata peraltro ritenuta abnorme l’ordinanza con cui il giudice dichiari inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato per assenza di specifica indicazione del rito nella procura speciale conferita al difensore “al fine di definire il giudizio con riti alternativi“, includendo certamente tale procura la facoltà di richiedere il rito abbreviato senza necessità di ulteriori specificazioni (Sez. 2, n. 3881 del 12/11/2019, del 2020, Rv. 278430-01).

Ne consegue dunque il principio per cui: “la procura speciale per l’istanza di celebrazione dei procedimenti speciali dell’applicazione di pena su richiesta delle parti o del giudizio abbreviato, anche se subordinato a integrazione probatoria, può essere validamente rilasciata al difensore mediante dichiarazione, resa dall’imputato in udienza e formalizzata nel relativo processo verbale, facente generico riferimento alla celebrazione o alla definizione del processo mediante “riti alternativi” ovvero alla richiesta di “riti alternativi“.

Orbene, la Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione di nullità per l’insussistenza del dedotto error in procedendo, ha fatto buon governo del principio di cui innanzi in fattispecie caratterizzata da richiesta di giudizio abbreviato formalizzata da difensore munito di valida procura speciale e, quindi, in situazione radicalmente opposta a quella sottesa alle pronunce delle Sezioni Unite invocate dai ricorrenti, invece riguardanti la necessaria presenza in udienza dell’imputato all’atto della richiesta di rito alternativo fatta dal difensore non munito di procura speciale (Sez. U, n. 146 del 27/04/2016, dep. 2017, Rv. 268922-01, e Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Rv. 238680-01).