Bancarotta fraudolenta: configurabilità attenuante del danno di speciale tenuità (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 46495 depositata il 7 dicembre 2022 ha stabilito che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all’art. 219, comma 3, L.F., occorre verificare se il danno arrecato ai creditori sia particolarmente tenue o manchi del tutto, sicché la valutazione rimessa al giudice non può limitarsi alla considerazione del valore dei beni distratti, ma deve estendersi alle dimensioni dell’impresa, al movimento degli affari, all’ammontare dell’attivo e del passivo, nonché all’incidenza che la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (Sez. 5, n.20695 del 29/01/2016, Rv. 267147).

Conseguentemente il relativo giudizio sulla sussistenza all’attenuante dev’essere posto in relazione con la diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n.12330 del 02/11/2017, dep. 2018, Rv. 272663).

La Suprema Corte ha precisato che “non è necessario che l’entità dell’attivo sia interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente, al fine di escludere la circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, L. fall., la distrazione di beni di rilevante entità, idonea di per sé ad incidere, in misura consistente, sul riparto” (Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, Rv. 239118).

La sentenza rescindente aveva ammonito la Corte territoriale per l’assenza – nello scrutinio della questione dell’applicabilità, nel caso concreto, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – di qualsivoglia riferimento alla diminuzione globale verificatasi nella massa attiva in conseguenza della mancata messa a disposizione della massa stessa del veicolo oggetto di distrazione.

E, tuttavia, il giudice del rinvio è incorso nel medesimo errore, poiché ancora una volta, ha posto a fondamento della propria motivazione di diniego dell’attenuante un generico «indubbio valore» del bene sottratto, che ha empiricamente inferito dal tipo di veicolo (Golf Volkswagen), pur se non di nuova immatricolazione alla data del fallimento, tuttavia «perfettamente funzionante, tanto da essere utilizzato dal fallito» e tale «da mantenere nel tempo una rilevante valutazione di mercato».

Altrettanto assertivamente ha poi desunto un’idoneità della sottrazione di detto mezzo a cagionare un danno alle prerogative dei creditori di non particolare tenuità, parametrandola a una non meglio precisata «scarsa entità dell’attivo rinvenuto».

Così operando la Corte territoriale ha nella sostanza eluso l’obbligo di motivazione sulla stessa incombente.

S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino, che procederà a nuovo esame sul punto, eventualmente esteso al trattamento sanzionatorio, che terrà conto dei principi di diritto appena indicati.