
Avvertenza preliminare
Lo scritto che segue è la traduzione dall’inglese, a cura di Terzultima Fermata, della sentenza emessa il 20 ottobre 2022 dalla quinta sezione della Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) nel caso Mushynskyy c. Ucraina (ricorso n. 27182/16) (il testo, estratto dal sito HUDOC, è allegato in calce al post).
Caso
1. La causa riguarda la denuncia n. 47 del 27 marzo 2012 del ricorrente ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione secondo cui è stato maltrattato durante un’evacuazione di emergenza in caso di incendio nella prigione di Sokal e che non vi è stata alcuna effettiva indagine interna sulla questione.
2. Dal 4 aprile al 2 giugno 2012 il ricorrente è stato sottoposto a trattamento medico ospedaliero per encefalopatia post-traumatica e plessite brachiale (infiammazione dei nervi) della spalla destra. A suo dire, quelle condizioni derivavano dai suoi maltrattamenti. Secondo il Governo, le cause dei problemi di salute del ricorrente erano sconosciute.
3. Il ricorrente sostiene di essersi immediatamente rivolto a varie autorità, ma le sue denunce non sono state trasmesse. Secondo quanto sostenuto dal Governo, il ricorrente ha presentato l’accusa di maltrattamento per la prima volta nella sua lettera al governatore della prigione di Sokal del 30 novembre 2012, ma la sua denuncia è stata respinta in quanto infondata.
Valutazione della Corte
4. Facendo riferimento all’articolo 3 della Convenzione, il ricorrente ha lamentato che lui e molti altri prigionieri avevano subito violenze ingiustificate durante l’evacuazione a seguito dell’incendio e che le autorità nazionali non avevano compiuto alcuno sforzo significativo per indagare sulla questione.
5. La Corte osserva che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 (a) della Convenzione o inammissibile per qualsiasi altro motivo. Essa deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
6. Nella sua sentenza Starenkyy e altri c. Ucraina ([Comitato], n. 71848/13, 24 giugno 2021), la Corte ha esaminato una denuncia simile presentata da altri sedici detenuti in relazione agli stessi eventi. Ha ritenuto credibile l’accusa di percosse di massa ingiustificate degli ergastolani durante l’evacuazione a seguito dell’incendio e ha ritenuto che le autorità non avessero debitamente indagato sulla questione. La Corte ha quindi riscontrato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione nei suoi aspetti sia sostanziali che procedurali (ibid., §§ 77-121).
7. Nella presente causa non vi è nulla che possa convincere la Corte a giungere a una conclusione diversa. Il ricorrente era tra i detenuti che hanno subito violenze indiscriminate il 27 marzo 2012. L’origine delle ferite diagnosticate poco dopo non è mai stata spiegata dalle autorità. Né vi è stata alcuna risposta adeguata alle sue lamentele al riguardo.
8. C’è stata quindi una violazione degli aspetti sostanziali e procedurali dell’art. 3 della Convenzione.
…Ricorso ai sensi dell’art. 41 della Convenzione
9. Il ricorrente ha chiesto 20.000 euro (EUR) a titolo di danno morale. La Corte ritiene ragionevole assegnargli EUR 12.000 a questo titolo, più qualsiasi imposta che possa essere addebitata su tale importo.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
1. Dichiara il ricorso ricevibile;
2. afferma che c’è stata una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione nella sua parte sostanziale;
3. afferma che c’è stata una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione sotto la sua parte procedurale;
4. dispone
(a) che lo Stato convenuto paghi al ricorrente, entro tre mesi, EUR 12.000 (dodicimila euro), oltre a qualsiasi imposta eventualmente esigibile, in relazione al danno morale;
(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino al regolamento saranno pagabili interessi semplici sull’importo di cui sopra ad un tasso pari al tasso di prestito marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di default maggiorato di tre punti percentuali;
5. respinge per il resto la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.
Rilasciata in inglese, e notificata per iscritto il 20 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.