L’avvocato ha diritto al compenso anche se recede dal mandato senza giusta causa (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 civile con la sentenza numero 23077 del 25 luglio 2022 ha stabilito che l’avvocato può recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa, conservando il diritto agli onorari relativi all’attività svolta fino al momento del recesso; salvo il risarcimento del danno di cui il cliente provi l’esistenza.

Il principio di diritto è espresso in maniera chiara e tiene conto di quanto diversamente previsto dalla disciplina generale sulle professioni intellettuali (articolo 2237 Codice Civile).

La Suprema Corte ha sottolineato la specificità della disciplina dettata per l’attività dell’avvocato, volta appunto a derogare alla previsione di carattere generale dettata dal citato art. 2237 c.c.

A tal fine rileva in primo luogo l’art. 85 c.p.c. che dispone, ancorché al fine di limitare i disagi provocati dalla rinuncia alla controparte, che “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”, ma sottendendo con tale formulazione la soluzione per cui il recesso dell’avvocato dal mandato è sempre ammessa, e non quindi necessariamente ancorata alla ricorrenza della giusta causa (in termini analoghi si veda anche quanto previsto per il processo penale dagli artt. 107 e 108 c.p.p.).

Sempre in relazione alle fonti normative, è stato valorizzato il dettato dell’art. 7 della legge 13 giugno 1942 n. 794 che, con riguardo proprio alla disciplina del corrispettivo per le cause non giunte a compimento stabilisce che “per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all’avvocato gli onorari corrispondenti all’opera prestata”, previsione anche questa che riferisce in maniera ampia di un diritto di recesso dell’avvocato, senza alcuna richiamo alla necessità della giusta causa, e senza quindi in alcun modo vincolare il diritto al corrispettivo per l’attività prestata sino al momento del recesso alla circostanza che la scelta del professionista sia stata dettata da una giusta causa.

In linea con tale scelta del legislatore si pone anche la specifica disciplina dell’art. 32 del codice deontologico forense vigente la quale prevede che: “Rinuncia al mandato 1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia. 4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

Risulta quindi confermata la soluzione circa la libera recedibilità dal mandato anche ad opera dell’avvocato, il quale è tenuto sempre a preservare il cliente da pregiudizi derivanti dalla propria decisione di recedere dal rapporto d’opera.

Anche la dottrina occupatasi del tema non ha mancato di sottolineare la peculiarità della disciplina dettata dalle norme indicate chiaramente derogatorie del dettato di cui al secondo comma dell’art. 2237 c.c., prevalendo in tal caso, oltre al criterio di specialità, anche quello cronologico, essendo la legge n. 794/1942, sia pur di qualche mese, successiva all’emanazione del codice civile.

Il principio è confermato anche dalla giurisprudenza della cassazione in un precedente datato (Cass. n. 1380/1959), secondo cui l’assenza di giusti motivi non può costituire in colpa il patrono che dismetta il mandato, stante la norma dell’art. 85 codice di proc. civile, la quale, in – armonia con la particolare natura del rapporto che si instaura tra cliente e patrono, – attribuisce ad entrambi il potere di recedervi, l’uno mediante la revoca della procura, l’altro mediante la rinuncia.

Ancorché il principio non sia stato riaffermato in tempi recenti in maniera così netta, sottendono l’adesione allo stesso, ad esempio l’affermazione secondo cui il diritto di recesso deve essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio al cliente e che, nel caso in cui non sussista una giusta causa, il difensore è tenuto al risarcimento del danno di cui il cliente abbia provato l’esistenza (Cass. 16 marzo 2011 n. 6170), che appunto correla all’assenza della giusta causa, non già l’inammissibilità del recesso ovvero il venir meno del diritto al compenso, ma solo la potenziale responsabilità risarcitoria nei limiti in cui il cliente provi il danno subito.

In tal senso rileva anche l’affermazione, supportata dal richiamo alla previsione di cui all’art. 7 del RD n. 794/1942, secondo cui nei giudizi iniziati ma non conclusi il cliente deve al proprio avvocato gli onorari ed i diritti per l’opera svolta fino alla cessazione del rapporto, sia nell’ipotesi di giudizi non compiuti per ragioni processuali sia nei casi di giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato (Cass. 06 ottobre 2000 n. 13329; Cass. 09 novembre 1966 n. 2742).

In definitiva deve ribadirsi che l’art. 85 c.p.c. e l’art. 7 I. 794/42 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell’art. 2237 c.c., per effetto della quale è permesso all’avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa – salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l’esistenza, di cui però non si controverte nel caso di specie, in assenza di allegazione da parte della cliente – riconoscendo al difensore il diritto agli onorari relativi all’attività svolta fino al momento del recesso.