
Decisione
La quarta sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), con la sentenza del 19 maggio 2022, C-569/20, ha reso un importante chiarimento in tema di giudizio celebrato nei confronti di un imputato irreperibile cui segua la sua condanna.
Presupposti di fatto della decisione
L’occasione dell’intervento della corte europea è stata creata da una domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata da un tribunale penale bulgaro, dinanzi al quale si stava celebrando un procedimento penale nei confronti di una persona accusata di partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati tributari punibili con pene detentive.
Varie le particolarità del caso: l’atto di imputazione originario, notificato personalmente all’accusato, era stato dichiarato nullo; il nuovo atto di imputazione, sul quale si fondava il processo in corso, non era mai stato notificato all’interessato poiché costui, dopo avere indicato un indirizzo a fini di notifica, lo aveva abbandonato a tempo indeterminato senza informarne le autorità competenti; il difensore designato d’ufficio non era mai riuscito a contattarlo e mancava dunque qualunque segnale che l’accusato intendesse dargli mandato a rappresentarlo.
Domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE
Date queste condizioni di fatto, la domanda di pronuncia pregiudiziale aveva ad oggetto l’interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
Risposta della CGUE
Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo.

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