Inammissibilità delle impugnazioni per “incongruenze digitali”: il Governo ne riduce la portata

Ieri (a questo link) abbiamo dato notizia della richiesta dell’UCPI di una modifica delle cause di inammissibilità presentate a mezzo posta elettronica certificata.

Ad essa è seguito un comunicato del presidente dell’Unione il quale ha dato atto al Governo di avere recepito in buona parte la richiesta (in calce al post è allegato il resto del relativo emendamento).

La cornice normativa entro cui intervenire è il d.d.l. di conversione del d.l. n. 162/2022.

Vi si prevede l’inserimento dell’art. 5-bis, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze“, il quale a sua volta prevede l’inserimento dell’art. 87-bis, rubricato nel medesimo modo, nel d.lgs. n. 150/2022 che ha attuato la riforma Cartabia (l. n. 134/2021) in materia di giustizia penale.

Il comma 7 di tale art. 87-bis nella sua stesura originaria prevedeva le seguenti cause di inammissibilità dell’impugnazione trasmessa via pec in formato digitale:

a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 3 non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale;

c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 1;

d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelati personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1.

e) quando l’atto è trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, ad un indirizzo di posta certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello.

La versione attuale, che viene incontro alle richieste dell’avvocatura, ha eliminato alcune delle predette cause ed è quindi riconfigurata come segue:

a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 1.

c) quando l’atto è trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, ad un indirizzo di posta certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello.

È indubbiamente un significativo passo in avanti.