
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 36265/2022 ha stabilito che l’ordinanza del giudice di merito che aveva revocato la prova per testi della difesa sul presupposto che la loro assenza era preordinata e configurava una ipotesi di abuso del processo è illegittima.
La Suprema Corte ha rilevato che l’abuso del processo, quale vizio di carattere “innominato”, in tanto può determinare una sanzione in quanto attenga all’esercizio di una facoltà che sia strettamente correlata al vizio (per sviamento o frode della funzione) processualmente accertato (S.U., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rv. 251496).
Pertanto, se una tale ipotesi può ricorrere nel caso dell’imputato il quale, al fine di ottenere il rinvio dell’udienza fissato per rendere l’esame, adduca un impedimento che, in realtà, si rivela essere espressivo di un preordinato intento dilatorio, altrettanto non può affermarsi a proposito dell’assenza ingiustificata dei testimoni della difesa, ritualmente citati, a fronte della quale l’ordinamento processuale prevede appositi rimedi, potendo il giudice disporre l’accompagnamento coattivo dei testi non comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento, condannandoli anche all’ammenda ed alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
Né, poi, può ritenersi configurata, ad adiuvandum, l’ipotesi dell’abuso del processo attribuendosi natura strumentale e pregiudizievole a scelte processuali, quali quella: di richiedere un termine a difesa laddove la nomina sia avvenuta a ridosso di un processo complesso e delicato e non sia stata preceduta o seguita da un anomalo avvicendamento di difensori secondo uno schema reiterato e non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva; di formulare eccezioni relative alla notifica degli atti processuali, ovvero ad ipotesi di nullità ed inutilizzabilità degli atti, poi ritualmente rigettate dal giudice di merito con motivate ordinanze e riconducibili alla ordinaria dialettica processuale e all’esercizio degli strumenti difensivi che, in relazione anche ai tempi di svolgimento del processo ed al numero delle udienze al riguardo tenute, non appaiono finalizzate ad assumere la veste di una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali.
Parimenti fondata è anche la doglianza che investe il mancato esercizio da parte della Corte territoriale del potere di disporre la rinnovazione istruttoria dei testi della difesa il cui esame è stato omesso in primo grado.
Al riguardo, infatti, la motivazione resa dalla sentenza impugnata risulta assertiva, in quanto si limita ad affermare, al pari di quella resa dal primo giudice, che l’istruttoria era stata più che esauriente e non necessitava all’epoca, né oggi, di ulteriore materiale probatorio. Fermo restando il potere del giudice di merito di ritenere superflua la prova contraria, allorquando il processo abbia dato ingresso alle sole prove d’accusa, il giudice ha, però, il dovere di esplicitare con congrua motivazione le ragioni che rendono non necessario espletare la prova a discarico, confrontandosi con i relativi temi indotti a sostegno dalla difesa (puntualmente “rinnovati” con l’atto di appello) ed in relazione ai quali la prova venne ritenuta inizialmente utile all’accertamento dei fatti (ex multis: Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166).

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