Discrimine tra estorsione e cosiddetta truffa vessatoria (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 46191 depositata il 6 dicembre 2022 ha stabilito che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492-01).

La Suprema Corte ha altresì precisato che integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Rv. 261479-01).

Nel caso in esame, la Corte d’appello di Firenze ha in proposito logicamente evidenziato come il male prospettato dell’irrogazione di una sanzione notevolmente superiore a quella prevista dalla legge e del sequestro sia dell’assegno sia della merce provenisse dagli stessi imputati (materialmente, dallo S.) e come in particolare il T., secondo quanto da lui attendibilmente dichiarato, ne fosse stato particolarmente intimorito, risolvendosi, per tale ragione, a lasciare in consegna la merce al L. senza ricevere l’assegno. Pertanto, alla luce dei ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, è corretto nel caso esaminato escludere l’inquadramento nel reato di truffa e a ritenere, invece, la sussistenza del reato di estorsione