
Si segnala la sentenza della cassazione sezione 4 numero 41353/2022 la quale ha stabilito che in caso di provvedimento organizzativo della Presidenza del tribunale “le opposizioni al rigetto dell’istanza di ammissione ed al provvedimento di revoca delle ammissioni a gratuito patrocinio in materia penale devono essere iscritte al ruolo generale degli affari civili contenziosi, ma saranno assegnate a magistrato tabellarmente addetto al settore penale. La gestione della procedura su SICID, notifiche e comunicazioni saranno di competenza della cancelleria civile”.
I programmi che assicurano le funzionalità del PCT, esistenti nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per la gestione dei registi informatici per il contenzioso civile, volontaria giurisdizione, controversie di lavoro, esecuzioni, procedure concorsuali sono SICID e SIECIC.
SICID è l’acronimo di Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale e gestisce i registri del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione e del contenzioso del lavoro ed è utilizzato nei tribunali e nelle corti di appello.
Il caso esaminato appare, a chi scrive, un chiaro esempio di come rendere più difficile la vita degli avvocati con provvedimenti “organizzativi” che burocratizzano oltre misura le cose semplici per renderle più complicate.
Non è secondario ricordare che è notorio che allo stato non esiste un collegamento tra il registro SICID e i registri attualmente in uso nel settore penale.
Fatto
Il Presidente di un Tribunale, in calce alla nota di deposito dell’opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (presentata da C.M. ai sensi degli artt. 581 e ss. cod. proc. pen. e 24 comma 6 bis D.L. n.137/2020 a mezzo pec) avverso il decreto del Gip di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato “non luogo a provvedere alla trasmissione dell’atto alla competente cancelleria, dovendo avvenire l’iscrizione della opposizione secondo le modalità operative del SICID“.
Avverso detto provvedimento l’avvocato M. ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione dell’art. 99 d.P.R n. 2002 n. 115, dell’art. 24 Cost., dell’art. 6 Cedu e dell’art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici dell’uomo e la abnormità funzionale del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel decretare l’irricevibilità del ricorso assumendo che la cancelleria competente a ricevere l’opposizione dovesse essere quella civile, si sarebbe posto in contrapposizione ai principi di diritto regolanti la materia ed in particolare al principio per cui le controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita e alla revoca di tali atti hanno ad oggetto una questione connessa alla effettività del diritto di difesa nel processo penale, sicché il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove possibile ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale.
Decisione
Ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigetta (o dichiarata inammissibile), l’interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del tribunale o al presidente della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto.
Anche il provvedimento di revoca del decreto ammissione al patrocinio a spese dello stato di cui all’art. 112 d.P.R n.115/2002 è impugnabile, termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 su indicato (Sez Un n. 36168 del 14/7/2002, Pangallo, RV 228667; Sez. 4 n. 37519del 03/05/2017, Romano Rv. 270851). 3. L’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato.
Tale processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l’art. 28 prevedeva genericamente che, ove l’interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all’art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo; l’art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l’art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile.
Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004, Rv 228118).
Oggi invece il processo è regolato dagli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l’art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è, cosi, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, Rv 277420; Sez. 4 n. 15197 del 1/02/2017 non mass.; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell’accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Rv. 274908).
Più in generale si è consolidato l’orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicché il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale ( Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Rv 250134; Sez. 4 n. 18697 del 21/03/2018, Rv 273254).
Il tema è stato nuovamente affrontato da una recente pronuncia in cui si è ribadito che il rinvio al processo “speciale” per gli onorari di avvocato di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424).
La Corte di Cassazione in tale ultima sentenza ha osservato che: -il rito civile di cognizione sommaria contiene alcune disposizioni incompatibili con il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 [quali in particolare quelle sulla domanda riconvenzionale e sulla chiamata di terzo (art. 702 bis, commi 3 e 4, cod. proc. civ.), quella sulla conversione del rito (art. 702 ter commi 3 e 4, cod. proc. civ.), quella sull’efficacia esecutiva dell’ordinanza quale titolo esecutivo e quelle sull’appello avverso il provvedimento che definisce il procedimento (art. 702 quater cod. proc. civ.), risultando astrattamente compatibili quelle di cui all’art. 702 ter comma 5 cod. proc. civ. relative alla informalità dell’istruttoria, peraltro già ricavabile dallo stesso sistema previsto dal d.P.R. 115/2002; – l’intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto connesso con la effettività del diritto di difesa, impone l’adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisone di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione: coerentemente sono previsti il potere di ufficio di sollecitazione della parte ( art. 79 comma 3 Dpr 115/2002) e il potere di accertamento di ufficio della sussistenza delle condizioni (art. 96 comma 2), funzionali all’assolvimento dell’onore solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti; e ha concluso che, anche dopo l’intervento dell’art. 14 cligs 150/2011, il richiamo di cui all’art. 99 comma 3 d.P.R. 115/2002 deve intendersi riferito alle sole disposizioni compatibili e cioè a quella parte che stabilisce i termini di comparizione e l’obbligo per il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto.
Ciò premesso dal punto di vista dell’inquadramento generale, si osserva, concordemente alle conclusioni del Procuratore Generale rese in altro identico ricorso avverso analogo provvedimento, che il Presidente del Tribunale di …, a fronte della presentazione della opposizione avverso il decreto di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ha adottato un provvedimento di rigetto o inammissibilità, ma ha disposto che detta opposizione fosse iscritta secondo le modalità operative del Sicid, in coerenza con il provvedimento organizzativo della Presidenza, n. 11 del 2019 (reperibile su fonti aperte), secondo il quale “le opposizioni al rigetto dell’istanza di ammissione ed al provvedimento di revoca delle ammissioni a gratuito patrocinio in materia penale devono essere iscritte al ruolo generale degli affari civili contenziosi, ma saranno assegnate a magistrato tabellarmente addetto al settore penale. La gestione della procedura su SICID, notifiche e comunicazioni saranno di competenza della cancelleria civile“.
Sulla questione, come indicato dal Procuratore Generale, il Ministero, investito dalla Corte d’appello di …, ha emesso il provvedimento del 22.9.2020 intestato “Quesito su opposizione al rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio penale – procedimenti ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002- contributo unificato e registri di cancelleria. Rif. prot. DAG n. 76862 del 0.04.2019″ nel quale ha affermato, tra l’altro, “per quanto concerne la richiesta relativa al registro su cui iscrivere tali procedimenti, appare al momento opportuno confermare la prassi adottata dal Tribunale di Vallo della Lucania – che risulta essere anche quella seguita da altri uffici giudiziari – in attesa che la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, fornisca una propria valutazione in merito alla possibilità di creare un collegamento tra il registro SICID e i registri attualmente in uso nel settore penale.”
In conclusione il provvedimento impugnato, dunque, non ha un contenuto giurisdizionale, ma solo organizzativo, in quanto attiene alla iscrizione del procedimento, che rimane assegnato al giudice penale, in un registro, piuttosto che in un altro, e non è perciò suscettibile di ricorso per cassazione.
Né può sostenersi, come deduce il ricorrente, che attraverso il provvedimento in esame l’opposizione sia stata instradata lungo un erroneo percorso con pregiudizio dell’interessato, con conseguente qualifica di abnormità di tale atto, come invece era stato sostenuto nella sentenza Sez. 4 n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Rv. 274908.
In tale ultimo caso, infatti, era stato impugnato il provvedimento del Presidente del Tribunale che aveva disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto con cui era stata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata dall’imputato nel processo penale e la Corte aveva ritenuto che in tale modo, individuando la competenza del giudice civile in luogo di quella del giudice penale, si violasse il principio per cui il procedimento previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell’innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato.
Con il provvedimento in esame, invece, attuazione della delibera su indicata con cui si precisa che l’opposizione viene assegnata al giudice penale, si prevede solo che il ricorso debba essere iscritto nel registro informatico civile, quale modalità amministrativa, senza che ciò determini, allo stato conseguenze in ordine alla individuazione della disciplina che governa il procedimento in esame, per la quale valgono le considerazioni sopra esposte

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