
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 45567 depositata il primo dicembre 2022 ha stabilito che in tema di ricettazione, la provenienza delittuosa dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l’eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen.
Fatto
La difesa rileva l’inidoneità della condotta posta in essere dall’imputato ad integrare il delitto di ricettazione stante la mancanza del delitto presupposto in conseguenza della depenalizzazione del reato di falsità in scrittura privata di cui all’art. 485 cod. pen.
Ebbene, l’irrilevanza penale della contraffazione, integrativa del delitto presupposto e prodromica rispetto alla condotta dell’imputato, avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a qualificare il fatto come uso di atto falso ai sensi dell’art 489 cod. pen.
Decisione
La Suprema Corte rileva che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato il delitto di ricettazione ex art 648 cod. pen. sulla scorta della corrispondenza al modello legale della condotta posta in essere dal ricorrente, consistita nell’aver acquistato o comunque ricevuto da ignoti un assegno non trasferibile “totalmente contraffatto” recante l’importo di euro 2.000,00.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione non si rende censurabile a fronte della sopravvenuta irrilevanza penale della condotta di falsificazione dell’assegno bancario recante clausola di non trasferibilità, che nel caso di specie integra il delitto presupposto, in quanto nella ricettazione la provenienza delittuosa dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, sicché l’eventuale depenalizzazione di detta norma non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., dovendo valutarsi la rilevanza penale del fatto in contestazione con esclusivo riguardo al momento in cui la condotta tipica di ricezione o acquisto è stata realizzata.
Infatti, seppure a seguito dell’abrogazione dell’art 485 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 17 la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità (come quello di cui all’odierna contestazione) non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale (Sez. U., n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936), la ricettazione avente ad oggetto detto bene conserva rilevanza penale in quanto l’elemento della fattispecie che ha riguardo al delitto presupposto è definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, la cui eventuale abrogazione non importa una successione mediata, bensì solo una modificazione dei presupposti di fatto per l’applicazione della norma penale che la richiama (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Ftv. 281859).
Ebbene, alla luce della considerazione per cui la provenienza da delitto dell’oggetto materiale della condotta di ricettazione costituisce pacificamente un elemento normativo della fattispecie di ricettazione, rispetto al quale la norma che prevede il reato presupposto non svolge funzione integratrice del precetto penale, deve concludersi che la sopravvenuta abrogazione del delitto presupposto di cui all’art 485 cod. pen. non priva di rilevanza penale la condotta contestata all’imputato, la cui tipicità deve valutarsi avendo riguardo al momento in cui è stata da questi realizzata.
In tale prospettiva, viene in rilievo il principio di diritto affermato dalla cassazione, in forza del quale in tema di ricettazione, la provenienza delittuosa dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l’eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l’irrilevanza dell’intervenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 627 cod. pen. per effetto del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016) (Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Rv. 267034).

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