
Due giorni fa la Giunta ha pubblicato una nota (allegata in calce al post) originata dall’iniziativa dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia volta a proporre alcuni emendamenti in sede di conversione del d.l. n. 162/2022.
Il predetto ufficio suggerisce di inserire all’interno della l. n.150/2022 attuativa della riforma Cartabia in materia penale un articolo 87-bis.
Il comma 7 di tale articolo introduce ben cinque casi di inammissibilità dell’impugnazione proposta in forma di documento informatico e sono i seguenti: 1) mancata sottoscrizione digitale del difensore; 2) mancata dichiarazione digitale del difensore della conformità all’originale delle copie informatiche per immagine; 3) trasmissione da indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel registro generale; 4) trasmissione da indirizzo di posta elettronica non intestata al difensore; 5) trasmissione indirizzata ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il comma 8 del medesimo articolo prevede che, al verificarsi di uno di questi casi, “il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato“.
Rimandiamo sul punto alle più che condivisibili ragioni oppositive indicate nella nota dell’UCPI.
Ci limitiamo ad aggiungere che la previsione della sanzione dell’inammissibilità per criticità tecniche appare abnormemente sproporzionata per eccesso, non tiene conto delle difficoltà comportate dalla transizione digitale (ancora oggi ben lontana da un’efficiente messa a sistema per cause imputabili alle istituzioni competenti ben più che agli utenti) e, ciò che più conta, fa pagare in modo drammatico alla parte privata il prezzo di un errore ad essa non imputabile.
Ci pare che sia un’ulteriore tappa di una deriva che, dietro la facciata efficientistica, maschera la voglia di soluzioni sbrigative a questioni complesse e nelle quali comunque vengono in rilievo i beni più preziosi degli esseri umani coinvolti nei procedimenti penali.
Davvero un brutto spettacolo.

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