Evasione: non configurabile in caso di allontanamento dal luogo di affidamento in prova ordinario o terapeutico (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 46227 depositata il 6 dicembre 2022 ha stabilito che non è configurabile il reato di evasione nei casi di allontanamento dal luogo di affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 ordinamento penitenziario e tantomeno a proposito dell’affidamento terapeutico disciplinato dall’art. 94 d.p.r. n. 309/90.

In mancanza di un’esplicita previsione di legge, infatti, è escluso che integri il reato di evasione l’allontanamento dal luogo in cui si svolge l’affidamento in prova al servizio sociale.

E ciò a maggior ragione nel caso particolare dell’affidamento terapeutico di cui all’articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti.
Accolto il ricorso dell’imputato: l’ordinanza del tribunale è annullata senza rinvio perché l’arresto non è stato eseguito in modo legittimo.

L’articolo 385 c.p. prevede “chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade” al comma 3 dispone che “le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale, richiami alla disposizione codicistica sono rinvenibili anche nella legislazione speciale.

Il reato di evasione indica chi si allontana dagli arresti domiciliari o da un altro luogo indicato dal provvedimento del giudice.

Con riferimento alla violazione di alcune disposizioni dell’ordinamento penitenziario (Legge n. 354 del 1975), come: il detenuto che si allontana dal presidio sanitario dove si trova momentaneamente per ragioni di diagnosi e cura (articolo 11, comma 6). Altrettanto vale per permessi premio, detenzione domiciliare, detenzione domiciliare speciale, semilibertà (articoli 30, 47 ter, 47 sexies e 51 Op).

Così prevede pure la riforma Cartabia non ancora entrata in vigore: risponde di evasione il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che si allontana senza motivo per più di dodici ore dal carcere o dal luogo deputato.
Il legislatore, invece, resta in silenzio sull’affidamento in prova ordinario e terapeutico. E non è una dimenticanza, ma una scelta legata alla natura dell’affidamento, da cui esula ogni finalità punitiva o di controllo sociale; manca dunque la lacuna legislativa che può far scattare l’integrazione analogica.

Insomma: sottrarsi all’esecuzione comporta soltanto la revoca della misura mentre ritenere configurabile il reato risulterebbe in contrasto con il principio di tassatività penale.