
Vicenda
AA è stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di diffamazione per avere, nella veste di titolare di un blog, consentito la pubblicazione e la permanenza di un commento da parte di un utente non identificato che accusava la società AM e i suoi esponenti di vicinanza alla mafia e per avere postato la sua adesione a quel commento.
Il suo difensore ha fatto ricorso per appello.
Per ciò che qui interessa ha dedotto i seguenti motivi:
- violazione di legge e motivazione illogica, assumendo che la sentenza impugnata avrebbe forzato la norma incriminatrice dell’art. 595, comma 3, cod. pen. attribuendo ai blog la natura di mezzi di informazione e di pubblicità; sarebbe stato inoltre ugualmente erroneo attribuire al blogger la responsabilità, a pena di concorso col soggetto agente, di rimuovere i contenuti antigiuridici o di informare l’autorità competente a provocarne l’oscuramento;
- violazione di legge, in relazione all’art. 51 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento dell’esercizio del diritto di cronaca, posto che il commento anonimo aveva lo scopo di spronare il sindaco ad adottare iniziative antimafia dopo il sequestro di un depuratore;
- violazione di legge riguardo all’art. 595 cod. pen. e vizio di motivazione; la difesa ha richiamato il principio della libertà di opinione sancito dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, oltre che giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’individuazione della persona offesa deve essere desunta dalla prospettazione oggettiva dell’offesa, e che nega il reato in caso di impossibilità di individuarla; per di più, il blog non è testata giornalistica e non vi sono obblighi di verifica nei confronti del titolare riguardo ai contenuti pubblicati anzi, nella rete sarebbe vigente il diritto all’anonimato.
Decisione della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato trattato dalla quinta sezione penale e deciso con la sentenza n. 45680/2022, in esito all’udienza del 21 settembre 2022.
Il collegio ha rigettato il ricorso.
Ha ritenuto infatti corretto attribuire all’amministratore di un blog il ruolo di gestore di un mezzo che consente a terzi di interagire in esso tramite la pubblicazione anche in forma anonima di contenuti, commenti, considerazioni o giudizi e considerare che il blog, pur essendo strumento di informazione non professionale, è idoneo a divulgare quegli stessi contenuti tra un vasto pubblico di utenti, che hanno, per le stesse caratteristiche del mezzo, la possibilità di accedervi liberamente.
Di conseguenza, la condotta contestata all’imputato rientra a pieno titolo nel comma terzo dell’art. 595 cod. pen. sotto la previsione di diffamazione con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
Esiste in tal senso un consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale è ben possibile l’attribuzione del carattere diffamatorio contenuti racchiusi in blog o altri strumenti di pubblicità via internet (Sez. 5, n. 50187 del 10/5/2017, rv. 271434; Sez. 5, n. 27675 del 7/6/2019, rv. 276898; Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, dep. 14/04/2021, Rv. 281023).
La sua ragion d’essere è individuabile nella maggior pericolosità e diffusività della condotta in “piazze virtuali” aperte al libero confronto (appunto blog o piattaforme social), anche se solo tra gli utenti registrati (forum, newsletter, newsgroup, mailing list).
Questi strumenti comunicativi non godono delle garanzie previste per la stampa che sono riconosciute solo alle testate giornalistiche telematiche.
Il collegio ha ancora osservato che all’amministratore di un blog non è applicabile l’art. 57 cod. pen. perchè tale norma è applicabile (Sezioni unite, sentenza n. 31022 del 29/5/2015, rv. 264090) alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook).
Al tempo stesso (Sez. 5, n. 16751 del 19/2/2018, Rv. 272685), il ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell’amministrazione all’attività diffamatoria.
Il blogger è quindi responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi solo quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (Sez. 5 , sentenza n. 12546 del 08/11/2018, dep. 20/03/2019, Rv. 275995).
La decisione citata da ultimo ha richiamato più pronunzie della CEDU – in particolare quella sul caso Phil /Svezia (9.3.2017) – dalle quali si è ricavata l’affermazione di esclusione della automatica responsabilità dell’amministratore di un sito per qualsiasi commento scritto da un utente, sempre che, una volta venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio del commento, si sia immediatamente ed efficacemente adoperato per rimuoverlo, ricavandone logicamente – con argomentazione a contrario – che il blogger o gestore di sito, può rispondere dei contenuti offensivi pubblicati sul suo mezzo/spazio informatico quando, presa cognizione della lesività dei contenuti, li mantenga consapevolmente.
Si è quindi chiarito che, in assenza di un titolo specifico di imputazione di responsabilità, non potendo applicarsi ai gestori di siti internet, blog et similia una responsabilità ex art. 57 cod. pen., non essendo equiparabili tali figure ai direttori responsabili dei giornali, l’attribuibilità del fatto deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato, oltre che per attribuzione diretta, qualora l’autore dello scritto denigratorio pubblicato sul blog sia il medesimo gestore.
Nella pronunzia in riferimento si è esclusa, altresì, la posizione di garanzia e il conseguente obbligo di impedire l’evento ex art. 40 cpv. cod. pen. in capo all’amministratore di blog, non essendo investito il blogger di poteri giuridici impeditivi di eventi offensivi di beni altrui in assenza di fonti normative che li conferiscano; si è, quindi, delineata la possibile attribuibilità della diffamazione a titolo di concorso, individuato nella consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione, con ulteriore replica della offensività realizzata tramite il mantenimento consapevole sul blog dello scritto diffamante.
In conclusione si è ritenuto che la mancata tempestiva attivazione del gestore del blog nella rimozione di proposizioni denigratorie costituisca adesione volontaria ad esse, con l’effetto, a questo punto voluto, di consentirne l’ulteriore divulgazione.
Quanto alla censura attinente al mancato riconoscimento dell’esercizio del diritto di cronaca, il collegio, oltre a richiamare le precedenti considerazioni ritenute sufficienti a respingerla, ha sottolineato che tale esimente postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione (tra le tante, Sez. 5, sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133).
Nel caso in esame questa doverosa correttezza è mancata, bastando osservare, come ha fatto la Corte territoriale, che la parola “mafioso” assume carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato.
Quanto infine all’ultimo motivo, il collegio, pur condividendo la necessità dell’individuazione della persona offesa, ha affermato che il contenuto diffamatorio era palesemente rivolto all’associazione AM e alle persone che per essa operavano.

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