
Nell’edizione digitale di ieri del Corriere della Sera è stata pubblicata un’interessante riflessione di P. Lepri, Una Norimberga per i leader russi; la strada possibile per la pace (a questo link).
Vi si legge fra l’altro che “la proposta di un Tribunale speciale internazionale ad hoc che processi la leadership politica e militare di Mosca per i crimini commessi in Ucraina acquista un rilievo determinante, guardando al futuro, e rappresenta una formidabile arma di pressione. Non è solo un dovere, come peraltro ha sottolineato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel sostenere il progetto (sul quale c’è già anche il via libera della Francia), dicendo che «bisogna far pagare la Russia per la sua aggressione ad uno Stato sovrano». È qualcosa di più. Va anche ricordato — come fece nell’aprile scorso in un’intervista al Corriere Philippe Sands, docente di diritto internazionale all’University College di Londra e promotore di una petizione che ha raccolto un milione e mezzo di firme — che «quello che i giudici di Norimberga definirono il “crimine supremo”, condurre una guerra illegale, è relativamente semplice da provare»”.
Lo scritto di Lepri riporta a concetti di non facile definizione, a partire da quello di guerra.
Secondo il vocabolario Treccani, la guerra è un conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati, o in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, ecc., nella sua forma estrema e cruenta, quando cioè si sia fatto ricorso alle armi; nel diritto internazionale è definita come una situazione giuridica in cui ciascuno degli stati belligeranti può, nei limiti fissati dal diritto internazionale, esercitare la violenza contro il territorio, le persone e i beni dell’altro stato, e pretendere inoltre che gli stati rimasti fuori del conflitto, cioè neutrali, assumano un comportamento imparziale.
Secondo il generale prussiano Carl von Clausewitz, la guerra, più brutalmente, è un atto di forza per costringere il nostro nemico a fare la nostra volontà.
Per quanto strano possa apparire, anche la guerra ha le sue regole e può quindi diventare illegale se le viola.
La fonte normativa primaria è la Carta delle Nazioni Unite che regola l’uso della forza degli stati membri tra loro. La Carta non vieta completamente la guerra: permette, ristrettamente a specifiche circostanze, agli stati di avviare una guerra se è necessaria per ragioni di difesa. Nonostante ciò, tuttavia, le guerre di autodifesa devono essere approvate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tranne nei rari casi in cui un’azione immediata è necessaria e non c’è il tempo sufficiente perché il Consiglio di sicurezza si riunisca.
Il diritto internazionale ha messo a punto inoltre la definizione di crimini di guerra.
La fonte di riferimento è lo Statuto di Roma approvato nel 1998, al quale si deve l’istituzione del Tribunale Penale Internazionale.
Il suo articolo 8, comma 2, contiene appunto la descrizione dei crimini di guerra che divide in due categorie: la prima è costituita dalle gravi violazioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro successivi protocolli addizionali; la seconda è costituita a sua volta da altre gravi violazioni.
Più nel dettaglio, il complesso normativo delle Convenzioni di Ginevra è posto a tutela delle vittime dei conflitti internazionali e contempla una serie di gravi violazioni quali: tortura o trattamenti inumani, inclusi gli esperimenti biologici; causazione di grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute; distruzione o appropriazione di beni non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; crimini contro i prigionieri di guerra, deportazione, trasferimento o detenzione illegale; cattura di ostaggi.
Tra le altre gravi violazioni spiccano le seguenti fattispecie: attacchi intenzionali contro civili, attacchi contro beni che non sono obiettivi militari, edifici di culto, ospedali, monumenti e beni storici ed artistici, mezzi e persone delle missioni di soccorso umanitario e di peace-keaping; danni diffusi e duraturi all’ambiente naturale; uso di gas tossici, armi biologiche, armi e proiettili non consentiti; stupro, violenze sessuali, riduzione in schiavitù, deportazione degli occupati, o trasferimento della propria popolazione nei siti occupati; ed altro ancora.
Le cronache degli inviati in Ucraina hanno documentato numerose condotte da parte degli invasori russi tali da far ritenere altamente probabile l’esistenza di crimini di guerra.
Non è affatto peregrina quindi l’idea di dar vita a una nuova Norimberga. Resta la terribile sensazione di essere stati tutti riportati ad esperienze che consideravamo ormai consegnate alla storia e non più riproducibili

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