
Vicenda
Il GIP sottopone DC alla misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo l’esistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e per ulteriori contestazioni, tutte comunque collegate all’asserito inserimento organico dell’indagato in una cosca di ‘ndrangheta operante nel territorio di Roma.
L’interessato chiede il riesame del provvedimento del GIP e ricorre infine per cassazione contro il provvedimento del Tribunale del riesame che rigetta la sua istanza.
Il suo difensore deduce il vizio di violazione di legge riferito all’art. 8, comma 3, c.p.p., in relazione all’art. 416-bis, comma 2, c.p.
Contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto la sua eccezione di incompetenza per territorio, fondata sul fatto che l’ideazione e la programmazione dell’attività associativa avvennero in territorio calabrese alla cui autorità giudiziaria apparteneva quindi la competenza.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato trattato dalla seconda sezione penale che lo ha definito con la sentenza n. 45584/2022, emessa in esito all’udienza del 24 novembre 2022.
Il collegio decidente ha riconosciuto che “in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (cfr., ad es., Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166)” ma ha anche ricordato che “a questo fine, «assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l’ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge» (così Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185)“.
Ha ulteriormente rilevato che “«solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l’associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l’interesse tutelato dalla norma che giustifica l’incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell’interesse penalmente tutelato. Di regola, il luogo in cui si sorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell’associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l’associazione attraverso l’esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l’operatività della struttura e quindi della societas sceleris» (così Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Rv. 267635; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 1, n. 22838 del 05/05/2022)“.
Quanto al caso di specie, prosegue il collegio, “deve evidenziarsi che la contestazione localizza l’attività dell’associazione de qua in Roma ed il Tribunale del riesame fa riferimento a detto territorio come base dell’organizzazione, nonché luogo ove si sono svolte le attività di programmazione e ideazione e dove è concentrata la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio di riferimento. In particolare, i giudici di merito, pur ricordando il carattere unitario della ‘ndrangheta, così come venuto a delinearsi anche nell’evoluzione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, evidenziano come DC, dopo avere ricevuto l’autorizzazione dalla Provincia, avesse ideato e pianificato la locale a Roma, che dirigeva poi con VA (che ivi vi era già radicato), luogo in cui il sodalizio materialmente operava anche con riferimento alle azioni delittuose che commetteva (reati-fine) ed in cui poi avvenivano le riunioni ed i conferimenti di dote, mantenendosi contatti con le articolazioni radicate in Calabria tra cui, in particolare, quelle di S e C. Nella ricostruzione operata dall’ordinanza impugnata la locale romana totalmente “legittima” in quanto costituita previa autorizzazione della Provincia, aveva una sua piena autonomia operando nella Capitale dove venivano commessi i reati fine che ne erano la stessa ragione di sussistenza e dove veniva programmata e ideata l’associazione anche con riferimento al programma delittuoso principalmente volto all’inquinamento del tessuto economico-imprenditoriale. In territorio romano risultano, pertanto, concretamente programmate, ideate e dirette le attività dell’associazione, nonché si è esteriorizzato il sodalizio attraverso l’esecuzione dei delitti programmati e l’esercizio della riserva di violenza di cui risulta portatore, così manifestandosi, secondo un criterio di effettività, l’operatività della struttura e, quindi, la messa in pericolo del bene protetto“.
Il ricorso è stato conseguentemente considerato infondato e rigettato.
Massima
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, nel caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite al di fuori dei territori di origine delle “mafie storiche” e dotate di piena autonomia, deve aversi riguardo al luogo di ubicazione delle stesse, ove in esso siano state concretamente programmate, ideate e dirette le attività del sodalizio e ivi si sia manifestate l’operatività della struttura e, per l’effetto, si sia realizzata la messa in pericolo del bene protetto. (fattispecie relativa a “locale” di ‘ndrangheta operante in Roma, la cui costituzione risultava “autorizzata” dall’organismo di vertice calabrese, denominato “provincia”).

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