
In un post di ieri (a questo link) abbiamo provato a raccontare la storia complicata della Fondazione Open e del procedimento penale intentato dalla Procura di Firenze che ravvisa ipotesi di reato nella sua attività di raccolta fondi.
Alla fine del post abbiamo detto che c’era da aspettarsi novità.
Ce ne sono già oggi sotto forma di pareri tecnici che Il Fatto Quotidiano ha chiesto a un noto giurista, Paolo Ferrua, e a un magistrato, Stefano Musolino (qui il link all’articolo).
La questione loro posta ha riguardato la consegna al COPASIR da parte del procuratore aggiunto di Firenze, Luca Turco, di documenti sequestrati a Marco Carrai, pur in presenza di un annullamento senza rinvio (e senza trattenimento di copia) del sequestro da parte della Corte di cassazione.
Ferrua non ci vede niente di male per due ragioni: la Suprema Corte ha sì annullato il sequestro ma non ha ordinato la distruzione degli atti; il Dr. Turco ha spiegato per iscritto le ragioni per cui, pur non dubitando dell’inutilizzabilità processuali degli atti medesimi, ha ritenuto comunque suo dovere inviarli al COPASIR che li aveva chiesti.
Dunque, conclude Ferrua, la consegna è avvenuta legittimamente sulla premessa di un’attività interpretativa non sindacabile in quanto tale. Turco non dovrà pertanto temere alcun’azione disciplinare.
Diversa la tesi del PM Musolino. Si applicherebbe, secondo lui, il principio di matrice amministrativa dell'”ora per allora”: la richiesta del COPASIR è stata inoltrata mesi prima dell’annullamento del sequestro e a quella data la consegna degli atti sequestrati era legittima; poco importa che la stessa sia avvenuta dopo l’annullamento definitivo, quello che conta è il momento della richiesta.
Confessiamo un certo sconcerto.
Non comprendiamo anzitutto l’argomentazione di Ferrua che nasce dall’assenza di un ordine di distruzione della documentazione sequestrata.
Ciò che conta è che, dal momento dell’annullamento definitivo, la Procura di Firenze ha perso la disponibilità giuridica degli atti e le è stato ordinato di restituirli all’avente diritto senza conservarne neanche la copia.
Se le cose hanno un senso, questa semplice constatazione dimostra che il Dr. Turco ha trasmesso al COPASIR atti di altrui titolarità dei quali il suo ufficio non poteva più disporre.
È una verità semplice e facile da comprendere che – almeno sembra – non richiede alcuno sforzo interpretativo.
Ma quand’anche si potesse sostenere che invece lo richiedeva e fosse per ciò stesso escluso il rilievo disciplinare della consegna, nessuno potrebbe dubitare che si è comunque trattato di una condotta illegittima per il suo contrasto frontale con il provvedimento della Suprema Corte.
Non comprendiamo ugualmente la tesi del Dr. Musolino.
A suo dire ciò che conta è il momento della richiesta, non quello della consegna.
Francamente non pare un’argomentazione decisiva.
Cominciamo ricordando che, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica (a questo link), la richiesta del COPASIR risale all’11 novembre 2021 mentre la consegna degli atti è avvenuta l’8 marzo 2022, data successiva a quella (18 febbraio 2022) della camera di consiglio in cui la Cassazione ha deciso l’annullamento senza rinvio.
È un fatto quindi che l’invio sia stato disposto tre mesi e mezzo dopo la richiesta e non è chiaro perché visto che si è assunto trattarsi di un’attività doverosa.
L’unica spiegazione plausibile è che si attendesse la decisione definitiva sulla legittimità del sequestro secondo una giusta cautela ma, se così fosse, diventerebbe ancora più incomprensibile la consegna dopo l’annullamento senza rinvio.
Ed ancora: perché mai la legittimità della consegna dovrebbe essere valutata alla data della richiesta e non della consegna sulla base del principio dell’ora per allora?
C’è un unico ora per allora in questa vicenda ed è quello determinato dall’annullamento disposto dalla Cassazione che rende illegittimo ab origine il sequestro, nessun’altra tesi pare plausibile.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.