
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 45441 depositata il 30 novembre 2022 ha ribadito il principio per cui nel procedimento di riesame di misure coercitive l’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. attribuisce personalmente all’imputato o indagato, e non al difensore, la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza “se vi siano giustificati motivi“, tra i quali non può essere ricompreso l’impedimento del difensore, tanto più non rilevante versandosi in sede di procedimento camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 3 -, n. 29980 del 22/02/2019 Rv. 276251 – 01).
In considerazione che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell’udienza camerale, poiché l’art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio né prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero.
Significativa dunque, è la previsione di cui all’art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. inserita dall’art. 11, comma 4, legge n. 47 del 2015 che attribuisce esclusivamente alla persona sottoposta alle indagini, personalmente, la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza, se vi siano giustificati motivi.
Si tratta di previsione giustificata da ragioni collegate alla rapida scansione dei tempi processuali ivi contemplati e correlati al peculiare regime delle cause di inefficacia della misura, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per cui essendo stato riconosciuto l’esercizio della predetta facoltà di richiedere rinvio esclusivamente all’imputato/persona sottoposta alle indagini, la mancata inclusione esclude che tra i giustificati motivi citati ivi possa essere compreso l’impedimento del difensore (in motivazione Sez. 5 – n. 30566 del 18/05/2022 Rv. 283428 – 01)
Né osta a tale ricostruzione quanto rilevato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 30566/2022, secondo la quale la previsione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel procedimento di appello avverso i provvedimenti “de libertate”, sicché il legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio, che, se disattesa, dà luogo a nullità dell’udienza camerale, irritualmente celebrata.
Ciò in quanto come rilevato nella stessa decisione, la norma di cui all’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non si applica al giudizio di appello di cui al successivo art. 310 cod. proc. pen., preso in esame nel relativo giudizio (non essendo espressamente richiamata dal comma 2 della citata disposizione).
Va dunque ribadita l’irrilevanza, con riguardo al procedimento di riesame relativo al sequestro preventivo, qui in valutazione, del legittimo impedimento del difensore anche alla luce della perimetrata ricostruzione della previsione di cui all’art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. per cui la lettura complessiva della disposizione in tema di giudizio di riesame, art. 309, anche in considerazione di quanto emergente dai lavori preparatori della I. 47/2015, dimostra che si tratta di motivi che devono collocarsi nell’ambito delle esigenze dell’esercizio in concreto del diritto di difesa, quindi studio del materiale indiziario ed esigenze di raccolta di prove della difesa. Poiché, poi, il Tribunale «differisce», non deve essere sindacata la qualità delle ragioni addotte ma solo considerato se le stesse rientrino nei “giustificati motivi”.
Il Tribunale dovrà quindi verificare: a) se siano stati indicati motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi” (Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Casieri, Rv. 267207).

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