
Qualche anno fa un giovane straniero era finito nel tritacarne mediatico (a questo link per uno dei tanti articolo su di lui): terrorista, apologeta del terrorismo, fiancheggiatore dell’Isis (il cosiddetto Stato islamico)
Dopo l’arresto ha trascorso 15 mesi in carcere ed ora la cassazione ha annullato la condanna per “mancanza assoluta di motivazione”.
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 45448 depositata il 30 novembre 2022 ha esaminato la configurabilità dell’istigazione a delinquere di cui all’art. 414, terzo e quarto comma, cod. pen., attraverso mezzi telematici, tramite piattaforma facebook, per apologia di reati di natura terroristica (associazione terroristica ex art. 270-bis cod. pen. e delitti contro la persona con la finalità di terrorismo ex art. 270-sexies cod. pen.), collegati all’integralismo islamico.
La condotta si sarebbe sostanziata nella pubblicazione dì una pluralità di immagini con la circostanza aggravante di aver utilizzato un mezzo informatico e della realizzazione della condotta in relazione a delitti di terrorismo.
La Suprema Corte rileva che deve essere riconosciuto che il delitto contestato al ricorrente ha natura di reato di pericolo concreto.
Invero è noto, come già affermato nella giurisprudenza di legittimità in tema di reato di apologia riguardante delitti di terrorismo, previsto dall’art. 414, comma terzo e quarto, cod. pen., che il pericolo concreto, derivante dalla condotta dell’agente di consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal reato esaltato, può concernere non solo la commissione di specifici atti di terrorismo ma anche l’adesione di taluno ad un’associazione terroristica.
In tale prospettiva la Corte ha ritenuto corretta la sussistenza del reato di apologia di cui all’art. 414, comma quarto, cod. pen., ravvisata in sede di merito, nella condotta di diffusione su Internet di un documento che sollecitava l’adesione dei potenziali lettori allo Stato islamico, esaltandone la natura combattente e la sua diffusione ed espansione, anche con l’uso delle armi (Sez. 1, n. 47489 del 06/10/2015, Rv. 265264).
Del pari, si è ritenuto (Sez. 1, n. 51654 del 09/10/2018, Rv. 274985) che integra il reato di apologia riguardante delitti di terrorismo la condotta di chi condivide su social network, link relativi a materiale jihadista di propaganda, riconoscendo che, potenziando la diffusione di detto materiale viene accresciuto il pericolo, non solo di emulazione di atti di violenza, ma anche di adesione, in forme aperte e fluide, all’associazione terroristica che li propugna.
Dunque, per la sussistenza del delitto contestato necessita l’acclarato travalicamento dei confini della mera adesione interiore e ideologica per giungere ad un’attivazione fattiva in favore della ‘causa jihadista’ (Sez. 5, n. 1970 del 26/09/2018, dep. 2019, Rv. 276453, in motivazione), attraverso un’opera di propaganda, diffondendo teorie atte a giustificare la direzione degli atti terroristici contro i cittadini degli Stati ritenuti nemici dell’IS, svolgendo opera di proselitismo nei confronti di altri soggetti, attivando pagine con detta finalità di propaganda sui social network inneggianti al martirio jihadista e agli attentati terroristici commessi in Europa (come genericamente indicato dai giudici di secondo grado, nel richiamare il precedente di legittimità, Sez. 5, n. 1970 del 2019, Rv. cit.).
Ciò posto si rileva che, effettivamente, come dedotto, la brevissima motivazione resa dal giudice di secondo grado, a fronte di una pluralità di condotte, analiticamente contestate nell’imputazione, oggetto in parte di specifica critica con l’atto di appello, si appalesa apparente.
Tanto, anche a fronte di quel punto della motivazione in cui la Corte territoriale sottolinea la contestualità di alcuni dei post pubblicati sul social network (senza la specificazione di quali tra i numerosissimi contestati), con attentati terroristici verificatisi in Europa, a Barcellona e a New York, senza però illustrarne il contenuto, la data e la intrinseca riferibilità perché inneggianti a detti attentati.
Invero, la sentenza impugnata si limita a richiamare la condotta posta in essere, descritta come diretta a diffondere per via telematica, a un numero imprecisato di persone, immagini, frasi e fotografie di armi e di persone impegnate nell’uso violento di dette armi, collegandole ad opposizione, di natura violenta, ai principi di fondo della comunità occidentale, rimandando alla lettura degli atti quanto alla descrizione e alla consistenza di dette immagini (cfr. pag. 6).
Si riporta, inoltre, nella parte iniziale della sentenza, l’elenco degli estremi di tutte le informative della Digos della Questura di Brescia e del Gico della Guardia di finanza di Brescia, con atti e documenti allegati, relative all’anno 2017, che sono state utilizzate dal Giudice del Tribunale di Brescia per giungere all’affermazione di responsabilità dell’imputato, all’esito del celebrato rito abbreviato.
Tuttavia, come sottolineato dal ricorrente e dalla parte pubblica, nella requisitoria scritta, la sentenza impugnata si è limitata a svolgere argomentazioni generiche ed assertive, quanto all’attività propagandistica ascritta all’odierno ricorrente.
Ciò in assenza di confronto specifico rispetto alle censure devolute con l’atto di appello, in relazione ai contenuti di alcuni dei post pubblicati sul social network, allo specifico messaggio diretto alla istigazione dei post pubblicati, dunque all’aspetto dedotto quanto all’espressione, da parte del ricorrente, di una mera adesione o commento dei fatti rappresentati nei messaggi.
Inoltre, si osserva che alcuna argomentazione è stata spesa dalla Corte territoriale quanto all’elemento soggettivo del reato del pari attinto da specifici argomenti di impugnazione, come risulta dalla incontestata sintesi dei motivi di appello fatta nella sentenza impugnata, ove, sotto tale profilo, si segnalavano contingenti stati emotivi di natura adolescenziale dell’imputato (all’epoca dei fatti, contestati come commessi dal 2016 al 2018, di età tra i 18 e i 20 anni).
Si tratta, dunque, di motivazione di secondo grado che, nelle sintetiche argomentazioni spese, non risponde a specifici motivi di impugnazione.
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perché, nella piena autonomia quanto all’esito del giudizio di merito da svolgersi ex art. 627 cod. proc. pen. sia colmato il rilevato vizio di mancanza assoluta di motivazione.

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