Proroga della riforma Cartabia: la Cassazione esclude l’applicabilità della norma penale più favorevole prima della sua entrata in vigore (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 45014 depositata il 28 novembre 2022 ha escluso l’applicabilità della norma penale più favorevole prima della sua entrata in vigore.

La Suprema Corte ha stabilito che in merito all’imputazione di lesioni volontarie, la remissione di querela non esplica effetti estintivi, preclusi dalla circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. (Sez. 5, n. 13546 del 10/02/2015, Rv. 263083).

Devono allora essere esaminate preliminarmente la questioni di diritto transitorio poste da ultimo dal ricorrente.

La disciplina dettata dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, evocata dal ricorrente, escluderebbe la procedibilità d’ufficio della fattispecie in esame e consentirebbe il dispiegarsi dell’intervenuta remissione e della relativa accettazione.

Il d. lgs. n. 150 del 2022 ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 01/11/2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all’art. 6, ha introdotto, nel corpo del d. lgs. n. 150 del 2022, l’art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2022.

Ne consegue che alla data della deliberazione della presente sentenza le disposizioni del d. lgs. n. 150 del 2022 non sono entrate in vigore.

Al riguardo, però, è necessario esaminare l’indirizzo espresso da alcune sentenze di questa Corte richiamate dal ricorrente.

Secondo tali sentenza, in tema di abolitio criminis, è legittima la sentenza d’appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell’art. 10 delle preleggi e dell’art. 73, terzo comma, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida (Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Care, Rv. 271639; conf. Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949).

Il Collegio non condivide l’indirizzo espresso dalle due citate sentenze, per plurime ragioni.

In primo luogo, il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la “non obbligatorietà” della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all’art. 10, primo comma, della preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell’art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge “entra in vigore” il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

L’univoco tenore dell’art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell’art. 73, terzo comma, Cost. rendono ragione dell’autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore. Del resto, non è dubbio che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore. È la vicenda di recente verificatasi in materia di sicurezza alimentare.

L’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 aveva stabilito l’abrogazione di una serie di reati, ma, prima della sua entrata in vigore (il 26 marzo 2021), l’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 ha “ripristinato” alcuni dei reati previsti dall’art. 18 come destinati all’abrogazione.

Si tratta di una vicenda analoga a quella in esame e, rispetto a essa, la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi, sostenendo, infatti, che la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall’art. 18 del d.lgs. n. 27 del 2021, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. n. 42 del 2021, che ha modificato l’art. 1.8 cit., ampliando il novero delle disposizioni della legge n. 282 del 1962 sottratte all’abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5 (Sez. 3, n. 34395 del 16/06;2021, Rv. 282365).

Decisivo, comunque, è il rilievo che il caso in esame, a ben vedere, non chiama in causa la problematica della vacatio legis, esauritasi, per il d. lgs. n. 150 del 2022, lo scorso 01/11/2022.

L’inapplicabilità di tale d. Lgs. discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 162 del 2022: è la voluntas legis espressa da quest’ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 cit., sicché il riferimento alla ratio di garanzia sottesa alla previsione del termine della vacatio volto a permettere la conoscenza della nuova norma – ratio su cui si fonda l’orientamento espresso dalle citate sentenze sopra richiamate – è del tutto inconferente rispetto al differimento sancito dal decreto legge 162 del 2022.

Qui è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell’entrata in vigore del d. Lgs. n. 150 cit., sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare.