
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 45272 depositata il 29 novembre 2022 ha stabilito che quando la persona sottoposta ad indagini si presenti spontaneamente al pubblico ministero al fine di rilasciare dichiarazioni, l’atto può valere come interrogatorio ed è utilizzabile in sede procedimentale e nella fase cautelare soltanto se:
a) il fatto di reato attribuito è contestato in modo chiaro e preciso, con l’enunciazione degli elementi di prova a carico e l’indicazione delle fonti, se non può derivarne pregiudizio perle indagini;
b) le dichiarazioni spontanee si limitino ad esporre elementi a discarico o quant’altro utile per la difesa del dichiarante stesso;
c) le dichiarazioni in parola siano precedute dagli avvertimenti di cui all’articolo 64, comma 3, Cpp e dalla contestuale nomina ed assistenza di un difensore di fiducia o, in mancanza, d’ufficio, con avviso allo stesso del compimento dell’atto almeno ventiquattro ore prima.
Nel caso esaminato il pubblico ministero ha proceduto ad una sorta di “ibrido”, in quanto alla contestazione del fatto e agli avvertimenti di cui agli articoli 64 e 65 cpp non è stata fatta seguire la nomina del difensore con l’avviso a quest’ultimo del giorno e del luogo dell’acquisizione delle dichiarazioni almeno ventiquattrore prima (in forza del richiamo contenuto nell’articolo 374 all’art. 364 cpp).
Rilevano i Supremi Giudici che il ricorso della Procura è fondato su un’errata interpretazione dell’art. 374 cod. proc. pen.
Infatti le dichiarazioni dell’indagato, nella parte in cui rivelano contenuti autoaccusatori, sono del tutto inutilizzabili in sede di indagini ex art. 374 cpp, norma che presuppone, come detto il rilascio e la successiva piena utilizzabilità nei confronti del propalante delle sole dichiarazioni a contenuto a sé favorevole.
Le coordinate interpretative sono quelle dettate dell’art. 374 cod. proc. pen, la cassazione osserva, in primo luogo, che l’art. 374 cod.proc.pen. “Presentazione spontanea” disciplina, al comma 1, l’ipotesi di dichiarazioni spontanee rese dalla persona che ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini e stabilisce che costei “ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni”, segue il comma 2 secondo il quale “Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto così compiuto equivale per ogni effetto all’interrogatorio”.
In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 64, 65 e 364 cpp.
Dunque, già il legislatore ha normativamente previsto due ipotesi diverse nella quale può concretizzarsi la presentazione spontanea, situazioni che ha poi disciplinato in modo diverso. Nell’ipotesi di cui al comma 1, la presentazione spontanea si distingue chiaramente da quella disciplinata al comma 2 per l’assenza della contestazione del fatto a chi si presenta spontaneamente. In siffatta ipotesi l’atto così compiuto equivalente all’interrogatorio e deve essere compiuto con l’assistenza delle garanzie difensive.
Dal chiaro tenore normativo si ricava che il semplice rilascio di dichiarazioni non può ontologicamente identificarsi con l’atto disciplinato ex art. 64 cod. proc. pen., dovendosi distinguere la situazione di colui che ha notizia che sono svolte indagini nei suoi confronti, notizia che può essere comunque appresa anche a seguito del compimento di atti quali perquisizioni e sequestri contenenti l’addebito provvisoriamente mosso, dal caso nel quale in sede di presentazione il Pubblico Ministero contesta il fatto a chi si è presentato spontaneamente.
La Corte di cassazione ha avuto modo di statuire che “le dichiarazioni spontanee rese all’autorità giudiziaria equivalgono (ad ogni effetto) all’interrogatorio ex art. 374, comma 2 cod. proc. pen. solo quando vi sia stata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato” (Sez. 1, n. 39352 del 31/10/2002, P.M. in proc. Sarno, Rv. 222846; Sez. 5, n. 6054 del 22/04/1997, Greco, Rv. 208089). In quest’ultima pronuncia, la Corte ha osservato con riferimento al presupposto della contestazione del fatto ed alla facoltà attribuita al propalante di esporre le sue difese che l’atto deve contenere esplicazione, da parte dei preposti organi statuali, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e rivolto alla conoscenza dell’incolpato.
Da ultimo il principio della necessaria contestazione specifica del fatto a chi si presenta è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sua massima espressione (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, Citarella, Rv. 257824) laddove ha statuito che le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all’autorità giudiziaria, equivalendo “ad ogni effetto” all’interrogatorio purché l’indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato.
Nel caso esaminato, il pubblico ministero, con il modus procedendi adottato, ha palesemente violato la legge stante l’imprescindibile assistenza del (mancato) difensore di fiducia o d’ufficio.

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