
Una recente decisione di legittimità, precisamente Cass. Pen., Sez. 5^, sentenza n. 42311/2022, udienza dell’8 settembre 2022, ha messo a fuoco alcuni interessanti chiarimenti riguardo alla natura della prescrizione e delle cause in grado di sospenderne il corso.
I ricorrenti avevano dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.157 e 160 cod. pen. assumendo che la Corte territoriale li avrebbe interpretati malamente e non avesse pertanto riconosciuto, come le sarebbe spettato, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso per le seguenti ragioni:
- Il reato era stato compiuto l’1° ottobre 2013 e il suo ordinario termine prescrizionale maturava dopo sette anni e sei mesi, dunque l’1° aprile 2021.
- La sentenza della Corte d’appello era stata emessa il 20 maggio 2021, quindi dopo la scadenza del predetto termine.
- La Corte aveva tuttavia considerato come causa di sospensione un rinvio dal 3 ottobre 2017 al 16 febbraio 2018, dovuto all’adesione del viceprocuratore onorario ad un’astensione dalle udienze.
- Tuttavia, hanno obiettato i giudici di legittimità, “Non può ritenersi tale rinvio sia causa di sospensione del decorso della prescrizione, in quanto, non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento (Sez. 5, Sentenza n. 18101 del 22/02/2018, Rv. 272867 – 01 ed altre più risalenti; contra Sez. 3, n. 41692 del 04/06/2013, Rv. 256697 – 01)“.
- Il collegio ha in tal modo aderito all’orientamento maggioritario e più recente e lo ha fatto per queste ragioni: “Le cause di sospensione ai sensi dell’art. 159 cod. pen. sono collegate a fatti processuali oggettivi (come è per la richiesta di autorizzazione a procedere, le rogatorie all’estero, la sospensione ex art. 420-quater cod. proc. pen.), o sono conseguenti a impedimenti delle parti e dei difensori, ovvero a richieste di differimento dell’imputato o del suo difensore”.
- “Si tratta di cause tassativamente previste, di stretta interpretazione, fra le quali non viene indicato l’impedimento né della parte pubblica, né tantomeno del giudice. La natura di norme di strette interpretazione deriva dal bilanciamento operato dal legislatore tra valori tutti di rango costituzionale, prima fra tutti la garanzia dell’imputato a non essere punito per effetto del decorso del tempo. Infatti, come osservato anche di recente dalla Corte costituzionale, da una parte, c’è l’esigenza che – mediante l’esercizio obbligatorio dell’azione penale ad opera del pubblico ministero (art. 112 Cost.) – i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti perché il rispetto di quest’ultima appartiene ai fondamentali del comune vivere civile, mentre la sua violazione crea, in misura direttamente proporzionale alla gravità del fatto, allarme sociale e mina la fiducia dei cittadini“.
- “Nello stesso verso, inoltre, rileva la tutela delle vittime dei reati: la persona offesa ha anch’essa diritto, quando costituita parte civile, all’accertamento del reato per ottenere il risarcimento del danno per la lesione subita“.
- “Tali interessi devono appunto bilanciarsi con l’interesse e la garanzia per l’imputato di andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo; interesse che il legislatore ordinario riconosce e tutela con la disciplina della prescrizione e che si traduce nel diritto dell’imputato ad ottenere dal giudice penale – una volta decorso il termine di prescrizione del reato – il riconoscimento, con sentenza di proscioglimento, dell’estinzione del reato (art. 157, primo comma, cod. pen.) (Corte cost. sentenza n. 278 del 2020, che per altro richiama anche all’«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (…) l’allarme della coscienza comune» – sentenza n. 393 del 2006; in precedenza, sentenza n. 202 del 1971; ordinanza n. 337 del 1999 – nonché il “diritto all’oblio” – sentenze n. 115 del 2018, n. 24 del 2017, n. 45 del 2015, n.143 del 2014 e n. 23 del 2013)“.
- È evidente che, tenuto conto degli interessi di rilievo costituzionale in gioco, la sospensione non possa essere giustificata se non a fronte a impedimenti oggettivi. Ciò non accade per l’ufficio del pubblico ministero che è invece impersonale“.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio per essersi prescritto il reato contestato,
Massima
In tema di sospensione dei termini di prescrizione ex art. 159 cod. proc. pen., in ragione della natura tassativa e di stretta interpretazione delle cause di sospensione, deve escludersi che l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospenda il decorso del relativo termine, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio
al dibattimento: difatti le cause di sospensione del termine di prescrizione, che attengono a fatti processuali oggettivi o relativi alle sole parti private, non si estendono all’ufficio del pubblico ministero che è impersonale e suscettibile di rimedi organizzativi idonei, ai sensi dell’art. 53 cod. proc. pen., a garantire la presenza in udienza della parte pubblica.

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