
Quotidianamente nelle aule, sono molti i processi per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articoli 648 e 474 c.p.).
La routine dei processi spesso rende approssimative le decisioni dei giudicanti di merito che valorizzano oltre misura la mera detenzione dei prodotti falsi.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 45148 depositata il 28 novembre 2022 si è soffermata sull’elaborazione del concetto di detenzione a fini penalistici per escludere la configurabilità dei reati in contestazione.
Terzultima Fermata ritiene di fare cosa utile agli avvocati segnalando la sentenza.
La Suprema Corte rileva che il delitto di ricettazione è reato di natura istantanea che si perfeziona al momento dell’acquisto o comunque della ricezione del bene di provenienza delittuosa e, parimenti, la fattispecie di introduzione nel territorio nazionale di prodotti industriali con marchi contraffatti (tra molte, Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020; Rv. 279969; Sez. 5, n. 53198 del 11/10/2018, Rv. 274591).
Nella specie, la responsabilità del ricorrente è stata tratta dalla circostanza che, in assenza della moglie, titolare della ditta “E.I.R.”, il prevenuto curava la gestione dell’attività, occupandosi anche della vendita della merce.
All’evidenza detta circostanza non è suscettibile di retroagire a livello probatorio al momento dell’acquisito e dell’introduzione nello Stato dei beni con marchi contraffatti in assenza di elementi idonei ad attestare che il ricorrente cogestisse di fatto l’attività commerciale, curandone anche gli approvvigionamenti.
Prosegue la cassazione osservando che la contestazione del delitto ex art. 474 cod.pen, prevede in via congiunta l’illecita introduzione nel territorio dello Stato della merce contraffatta “e comunque” la detenzione della stessa fini di vendita, ipotesi che in realtà si pongono come alternative in ragione della clausola di esclusione che compare nel secondo comma della disposizione, la quale prevede l’autonoma rilevanza della detenzione a fini di vendita solo “fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione del territorio dello Stato” dei beni.
Quantunque i giudici di merito non abbiano effettuato un’espressa opzione ricostruttiva tra le condotte in discorso, la concorde motivazione resa sul punto depone per la valorizzazione in via esclusiva della detenzione della merce da parte del prevenuto.
Fermo restando il rilievo in ordine all’impossibilità di ricondurre a detto elemento la prova della responsabilità per il concorrente delitto di ricettazione, deve ulteriormente evidenziarsi che l’elaborazione del concetto di detenzione a fini penalistici implica “una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell’agente” (in tema di detenzione di armi, Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 274380).
Sulla differenza tra detenzione nomine proprio e nomine alleno, ravvisabile in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù, ad esempio, di un rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto, Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993, dep. 1994, Rv. 197781 in tema di diagnosi differenziale tra furto ed appropriazione indebita.
Nella specie la Corte d’appello, al pari del primo giudice, ha trascurato di verificare l’esistenza di una relazione qualificata tra il compendio sequestrato e l’imputato, dando nella sostanza ingresso ad una presunzione fondata sul rapporto di coniugio del ricorrente con la titolare dell’attività commerciale in assenza di elementi idonei a palesare la diretta e personale cogestione della stessa da parte del medesimo, solo assertivamente affermata.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo giudizio.

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