Querela presentata da una società di capitali: necessità indicazione poteri di rappresentanza (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43916 depositata il 18 novembre 2022 è tornata ad occuparsi, in tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, dell’onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza.

La Suprema Corte ha ribadito il condiviso orientamento (cf. da ultimo Sez. 2 sentenza n. 36119 del 26/06/2019 dep. 14/08/2019 Rv. 277077) che è nel senso che “in tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l’onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l’implicito riferimento all’art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione”.

Nella sentenza presa in esame, la Cassazione ha evidenziato che la procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico).

Negli stessi termini Sez. 2 sentenza n. 35192 del 02/07/2013 dep. 21/08/2013 Rv. 257223.

Nella specie la società danneggiata ha mostrato di aver adempiuto all’onere richiesto.

Va altresì aggiunto, proprio con riferimento alla particolarità del caso in esame, che (cf. Sez. 6 sentenza n. 4897 del 24/10/2003 dep. 06/02/2004 Rv. 227916) “legittimato a proporre querela per conto di una società per azioni, della quale sia stato deliberato lo scioglimento dall’assemblea dei soci, è il liquidatore, i cui poteri, in quanto direttamente discendenti dalla legge, sono riconosciuti per il fatto stesso dell’indicazione della qualifica nell’atto e sui quali non incide la frattanto intervenuta ammissione della società medesima alla procedura di concordato preventivo“.