
L’art. 151 del Disegno di Legge di bilancio 2023 (allegato in calce al post) disciplina la compensazione dei debiti degli avvocati.
Nella Relazione illustrativa si legge che la disposizione è tesa ad ampliare le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere concretamente alla compensazione.
I pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato scontano ad oggi una serie di criticità in termini di tempistiche:
Il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati è corrisposto non prima, in media, di due/tre anni dalla richiesta, cioè diversi anni dopo il termine della prestazione professionale.
La possibilità di ottenere la liquidazione del compenso in tempi “fisiologici” è inoltre direttamente influenzata dal distretto di Corte di Appello all’intero del quale si svolge la professione forense stante la presenza di una grossa disparità in termini di performance tra i diversi distretti presenti sul territorio nazionale.
I dati storici, relativi agli importi di spesa impegnati dagli uffici giudiziari attraverso l’emissione di decreti ed ordinativi di pagamento in favore dei difensori, evidenziano come l’incremento costante degli importi liquidati dall’erario sia un ulteriore fonte di criticità in quanto si ripercuote, negativamente, sulle tempistiche effettive di pagamento.
Ulteriore problematica è quella dell’accreditamento dei fondi mediante i quali il Funzionario Delegato provvede al pagamento. In sostanza, nel momento in cui i fondi all’uopo stabiliti risultano esauriti, tutta “la filiera” risulta bloccata generando ulteriori aggravi complessivi dei termini di pagamenti.
L’obiettivo perseguito dalla norma è quello di limitare gli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, tuttavia, l’esiguità del fondo (attualmente 10 milioni di euro annui) e la limitazione delle casistiche per le quali è ammessa la compensazione ai “debiti fiscali” ed ai contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, ha, di fatto, depotenziato gli effetti della norma.
Le problematiche relative alla tematica oggetto di discussione, si ripercuotono negativamente sulla performance realizzata dal “mondo giustizia” in termini di tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione.
La legge di Bilancio 2016 ha introdotto la possibilità di compensare i crediti ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 con i debiti fiscali e gli oneri previdenziali dovuti per i dipendenti. Per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati devono emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.
Si prevede pertanto la possibilità di ampliare l’utilizzo della compensazione ad una nuova ed ulteriore fattispecie, ovvero, il pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli stessi avvocati alla Cassa Forense.
Tale possibilità è oggi resa attuale in virtù di una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Grazie alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità per l’iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario.
Le novità sono rilevanti e come si dice: “Se son rose fioriranno”.

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