Impugnazione inammissibile per genericità dei motivi di appello: il futuro è già tra noi (di Riccardo Radi)

Il domani che ci attende è già presente nell’oggi e questa sentenza della cassazione sezione 5 numero 45046, depositata il 25 novembre 2022, è un anticipo del futuro prossimo venturo ma questa volta con il lieto fine.

Fatto

Con la pronunzia impugnata la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l’appello proposto da N.D. avverso la sentenza con la quale era stato condannato in primo grado per il reato di tentato furto aggravato.

Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo violazione di legge.

In tal senso il ricorrente lamenta come la Corte territoriale abbia, in sostanza, dichiarato inammissibile il gravame in quanto manifestamente infondato, esorbitando così dai poteri riconosciutigli dall’art. 581 c.p.p.

Né i motivi d’appello potevano ritenersi generici, avendo la difesa puntualmente contestato sia l’idoneità che l’univocità degli atti compiuti dall’imputato a realizzare il furto contestato, sia la stessa esistenza dei tubi di rame, mai accertata, che ne avrebbero dovuto costituire l’oggetto.

Decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso all’esito della regolare celebrazione del giudizio d’appello nel contraddittorio delle parti.

Sotto questo profilo, dunque, l’eventuale irritualità della formula decisoria adottata costituirebbe al più una mera irregolarità, posto che la decisione assunta è sostanzialmente di rigetto dell’impugnazione, legittimamente riferibile anche alla manifesta infondatezza dei motivi d’appello. Coglie invece nel segno il ricorrente nella misura in cui lamenta che la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente omesso di confrontarsi con le doglianze difensive sulla effettiva idoneità degli atti posti in essere dall’imputato e sulla reale esistenza dei tubi di rame al cui impossessamento l’azione criminosa sarebbe stata finalizzata.

La sentenza impugnata si è infatti limitata in maniera apodittica ad affermare quest’ultima circostanza, senza precisare in che termini la stessa sarebbe stata oggetto di accertamento, come invece contestato dalla difesa.

Quanto invece all’idoneità dell’azione, i giudici del merito hanno sostanzialmente ignorato le doglianze svolte con il gravame di merito, con le quali era stato obiettato che, anche qualora effettivamente nel muto che l’imputato è stato sorpreso a rompere, correvano i menzionati tubi, egli comunque non sarebbe stato in grado di asportarli, non essendo stato trovato in possesso di attrezzi idonei all’uopo.

Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.