
La Cassazione penale con la sentenza numero 45054 depositata il 25 novembre 2022 è tornata ad occuparsi del bilanciamento tra la “dignitosa sopravvivenza” dell’obbligato e il prevalente l’interesse degli aventi diritto alle prestazioni.
Il reato in parola è integrato non dalla omessa prestazione di “mezzi di sussistenza“, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l’inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza (ex multis, Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 4677).
La riduzione delle somme stabilite in sede civile non potrà mai essere unilaterale ma ha rilevanza solo se oggetto di accordi transattivi stragiudiziali tra le parti.
In tal proposito ricordiamo la sentenza della cassazione sezione 6 numero 5236/2020 che ha stabilito: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui agli artt.12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 570 cod. pen., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali (Sez. 6, n. 36392 del 04/06/2019, L., Rv. 276833)”.
Se è pacifico che le intese patrimoniali che siano state eventualmente raggiunte dalle parti in sede di separazione non incidono sulla determinazione dell’assegno di divorzio ai sensi dell’art. 5 della legge n.898 del 1970, modificato dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, presupponendo l’assegno divorzile lo scioglimento del matrimonio (cosi, tra le altre, Cass. Civ., Sez. 1, n. 25010 del 30/11/2007, Rv. 600620), è anche vero che nella giurisprudenza civile di legittimità si è riconosciuta la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio, poiché gli accordi si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire e non semplicemente prefigurato (Cass. civ., Sez. 1, n. 5244 del 11/06/1997, Rv. 505124): con la conseguenza che tale parametro esegetica debba valere, a maggior ragione, quando la sentenza di divorzio sia già intervenuta e gli accordi tra gli ex coniugi abbiano ad oggetto una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella decisione.
È ragionevole, infatti, stimare che queste intese non possano produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all’ordine pubblico: in mancanza di tali circostanze, non si vede perché un accordo transattivo non possa produrre effetti obbligatori per le parti, anche prima e indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
In questo senso si è espressa anche la Cassazione civile, per la quale l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione (Cass. civ., Sez. 3, n. 24621, del 03/12/2015, Rv. 637914).
Alla luce dell’indicato criterio interpretativo deve considerare ininfluente, ai fini della valutazione da compiere in sede penale, la circostanza che quell’accordo transattivo non fosse stato poi omologato dal tribunale in quanto l’imputato non era comparso all’udienza di comparizione fissata dal giudice civile.
Va, dunque, affermato it principio di diritto secondo il quale “non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570-bis cod, pen., qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario“.

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