
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 45056 depositata il 25 novembre 2022 ha esaminato la questione relativa alle conseguenze sul diritto di difesa del ritardo nella nomina del difensore d’ufficio da parte del giudicante e gli oneri per il difensore di fiducia rinunciante al mandato.
Fatto
Deduce il ricorrente che, in data 12 gennaio 2022, il difensore di fiducia medio tempore nominato, l’avvocato R.F., per motivi di salute, con dichiarazione depositata in cancelleria, aveva rinunciato al mandato difensivo, e che la Corte di appello aveva provveduto a nominare all’imputato appellante un difensore di ufficio solo in data 26 gennaio 2022, quando era ormai spirato il termine di quindici giorni prima dell’udienza per l’eventuale deposito di memorie, per la proposizione di motivi aggiunti o per la richiesta di trattazione orale.
In data 31 gennaio 2022, peraltro, l’imputato aveva nominato un nuovo difensore di fiducia e l’avvenuta nomina era stata notificata dalla Casa Circondariale al difensore solo in data 2 febbraio 2022, cioè il giorno fissato per la celebrazione dell’udienza.
Ad avviso del ricorrente, dunque, la sentenza emessa all’esito del giudizio di appello sarebbe nulla per mancata osservanza delle disposizioni concernenti l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, peraltro detenuto, nel giudizio di appello.
Decisione
La rinuncia al mandato difensivo comporta l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all’imputato – che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria – un difensore d’ufficio, in quanto l’eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Rv. 276872 – 01; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272603 – 01.
Posto, tuttavia, che il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina (ex plurimis: Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Rv. 277795 – 01), il ritardo della nomina del difensore di ufficio non comporta alcuna nullità, in quanto il difensore rinunciante è nella piena facoltà di proporre le iniziative difensive ritenute più opportune sino all’intervento della nuova nomina (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015 (dep. 22/01/2016), Rv. 266052 – 01).
Nel caso di specie, peraltro, l’imputato non ha patito alcun pregiudizio concreto per il proprio diritto di difesa, in quanto lo stesso difensore di fiducia da ultimo nominato, una volta officiato e comparso all’udienza innanzi alla Corte di appello, non ha chiesto alcuna remissione in termini per attività difensive indebitamente pretermesse.
Quindi la cassazione si toglie dall’impaccio e non ravvisa alcuna nullità nel ritardo nella nomina difensiva e riversa sul difensore l’onore di aver scelto di non richiedere la remissione in termini per lo svolgimento di tutte quelle attività (memoria difensiva, motivi aggiunti) tese alla migliore difesa del ricorrente.
In altro caso di rinuncia al mandato difensivo fiduciario all’udienza di discussione, la cassazione ha stabilito che la nomina di un difensore d’ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. non esonera l’avvocato dall’onere della difesa fino all’intervento di una nuova nomina.
Nel caso esaminato dalla cassazione sezione 1 con la sentenza numero 46435/2019 il ricorrente aveva chiesto la remissione in termine per proporre l’impugnazione della sentenza in quanto il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non solo aveva prestato il consenso ad acquisire tutti gli atti di indagine rinunciando a controesaminare ben sette testi del Pubblico Ministero, ma non aveva neppure proposto impugnazione avverso la sentenza di condanna.
La cassazione ha respinto la richiesta deducendo che risulta dal tenore dell’ordinanza impugnata (e la circostanza non è oggetto di contestazione) che nel corso dell’udienza del 17 maggio 2016, all’esito della quale il processo era maturo per la decisione, il difensore di fiducia del L. ha dichiarato di rinunciare al mandato difensivo e che il Tribunale ha nominato all’allora imputato un difensore ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Non avendo il Tribunale, dopo la pronuncia di condanna del ricorrente, resa nella medesima udienza del 17 maggio 2016, proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, l’appello avverso detta sentenza avrebbe potuto essere legittimamente proposto sia da detto difensore “sostituto”, al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 cod. proc. pen., sia dal difensore di fiducia del L. che aveva rinunciato al mandato difensivo, atteso che, a norma dell’art. 107 cod. proc. pen., la rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio.
E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, “la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato – che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia – un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina. Ne consegue che la mancata nomina del difensore d’ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia – oltre che l’imputato – nella piena facoltà di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina” (Cass. Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, Rv. 266052).

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