La sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale: il contrasto giurisprudenziale in merito alla rilevanza delle condizioni economiche dell’imputato (di Riccardo Radi)

Il tema della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento di una provvisionale e la necessità del giudice di compiere indagini sulle condizioni economiche dell’imputato sono stati esaminati dalla cassazione sezione 5 con la sentenza numero 43631 depositata il 17 novembre 2022.

Fatto

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna alla pena condizionalmente sospesa, subordinata al pagamento della provvisionale liquidata in favore della costituita parte civile, in primo grado irrogata a C.M. per i delitti di lesioni personali gravi e di violenza privata in danno di G.A.

Ricorre l’imputato, tramite il difensore, con un solo motivo. Denuncia la violazione degli artt. 164 e 165 cod. pen. e il vizio di motivazione, dolendosi dell’omessa dovuta analisi della sua situazione economica, adeguatamente documentata in grado d’appello (attraverso le allegazioni difensive riguardanti: l’aggravamento della riconosciutagli invalidità civile; il modesto ammontare della pensione per l’effetto percepita; l’assenza di proprietà immobiliari o di altri diritti reali di godimento), ma di fatto ignorata dalla Corte di merito, limitatasi a presumere la sua capacità di far fronte all’obbligo risarcitorio in forza del mancato deposito di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza considerare che egli non era nelle condizioni di potersene avvalere a causa dei limiti di reddito discendenti dalla sua convivenza con i genitori.

Decisione

La Suprema Corte rileva che sussiste un contrasto giurisprudenziale.

Secondo l’orientamento tradizionale, poiché l’istituto della sospensione condizionale della pena è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera dell’interesse particolare dell’imputato, il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento danni, non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell’imputato: ciò tanto più che dall’applicazione di tale principio non può derivare al predetto grave e irreparabile danno in ipotesi d’incolpevole inadempimento del detto obbligo, non comportando l’inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio e potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento ed in tale sede potendo il giudice valutare l’attendibilità e la rilevanza dell’impedimento dedotto (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019 – dep. 04/02/2020, Rv. 278290; Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019- 03/04/2020, Rv. 278799; Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015 – dep. 25/03/2016, Rv. 266873; Sez. 5, n. 15800 del 17/11/2015 – 15/04/2016, Rv. 266690; Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015, Rv. 264013; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008 – dep. 23/01/2009, Rv. 242177; Sez. 6, n. 3450 del 05/02/1998, Rv. 210088).

Al contrario, secondo l’orientamento impostosi più di recente, invece, è illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, Rv. 281510; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020 – dep. 26/01/2021, Rv. 280407; Sez. 6, n. 1867 del 06/10/2020 – dep. 18/01/2021, Rv. 280344; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Rv. 279648; Sez. 5, n. 48913 del 01/10/2018, Rv. 274599; Sez. 6, n. 11371 del 15/02/2018, Rv. 272544; Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Rv. 271179; Sez. 6, n. 52730 del 28/09/2017, Rv. 271731; Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, Rv. 267134; Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015, Rv. 263675; Sez. 2, n. 22342 del 15/02/2013, Rv. 255665).

Si tratta di approdo interpretativo che fa proprie le considerazioni del Giudice delle leggi, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 cod. pen., nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (sentenza n. 49 del 20/02/1975), ha precisato che “spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario”.

In adesione al divisamento da ultimo illustrato, che contempera le indicazioni direttive ricevute dalla Corte costituzionale quanto alla necessità di operare una lettura della norma di cui all’art. 165 cod. pen. alla luce del principio di consapevole risocializzazione del condannato espresso dall’art. 27, comma 3, Cost., e le esigenze di snellezza e di ragionevole durata del processo, la decisione impugnata merita, dunque, di essere cassata, emergendo dagli atti – segnatamente dalla documentazione allegata all’appello, puntualmente illustrata nella presente impugnativa – elementi che consentivano di dubitare della capacità dell’imputato di soddisfare la condizione imposta: ciò tanto più che questa Corte ha già affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere, “non ricollegabile sic et simpliciter alla mera circostanza dell’ammissione al gratuito patrocinio” (Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019, in motivazione), trattandosi di beneficio cui non si ha diritto ove si oltrepassi una soglia di reddito computata anche a livello familiare (Sez. 4, n. 40327 del 27/09/2007, Rv. 237787).

Il giudice del rinvio sarà, pertanto, tenuto a indagare lo spessore delle difficoltà economiche invocate come ostative della possibilità di adempiere in concreto al pagamento della provvisionale per il risarcimento del danno e motivare sul punto, al fine di rendere la propria statuizione di subordinazione della sospensione condizionale della pena effettiva non equivalente ad un mero passaggio formale, come tale suscettibile, altrimenti, di tradursi nell’imposizione di un onere irrealizzabile e, dunque, inesigibile dall’imputato.