La rimessione del processo, i suoi presupposti e le campagne mediatiche (di Vincenzo Giglio)

Premessa

L’istituto della rimessione è una presenza aliena nel procedimento penale, c’è ma è come se non ci fosse e nessuno vuole avere a che farci.

Qualche numero, tratto dalla banca dati Italgiure della Corte di cassazione, lo conferma: se si imposta la ricerca sul riferimento normativo (art. 45 c.p.p.), si apprende che nel corso del 2022 sono stati decisi 28 ricorsi pertinenti a tale norma e sono stati tutti dichiarati inammissibili.

Ricognizione giurisprudenziale

Interessa capire le ragioni di questo fallimento e ce ne dà l’occasione Cass. Pen., Sez. 5^, sentenza n. 43852/2022, udienza del 13 ottobre 2022, che ha il pregio di contenere una completa ricognizione giurisprudenziale della visione che della rimessione hanno i giudici di legittimità.

La si riporta integralmente così da consentire ai lettori di cogliere il divenire del dibattito.

Si comincia, come d’abitudine, dalle Sezioni unite.

Una pietra miliare sul tema è senz’altro costituita da Sezioni Unite B. e altri (Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223643), che ha individuato le caratteristiche della “grave situazione locale”, i suoi rapporti con le vicende endoprocessuali e le ipotesi in cui essa possa determinare il legittimo sospetto di cui all’art. 45 cod. proc. pen. In primo luogo, l’autorevole precedente ha sancito che «l’eccezionalità dell’istituto si spiega, anzitutto, considerando che la rimessione costituisce eccezione al principio del giudice naturale precostituito per legge» […..] L’eccezionalità si coglie, poi, tenendo conto che, in tanto con la rimessione si deroga alla competenza territoriale e, quindi, al principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto vi siano motivi – gravi situazioni locali – per sospettare il giudice di non essere imparziale e la non imparzialità o il sospetto della non imparzialità del giudice non può che essere eccezionale», giudice da intendersi non già il giudice o soltanto il giudice del processo, «ma è, per definizione, l’organo giudicante nel suo complesso». Indefettibile corollario di tale eccezionalità dell’istituto della rimessione è «il principio della interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano e ciò proprio perché queste norme “incidono pesantemente sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale”». Le Sezioni Unite hanno poi fornito, in termini coerenti con quanto sopra delineato, una definizione del legittimo sospetto che può essere indotto dalla grave situazione locale, affermando che «i motivi di legittimo sospetto sono configurabili “quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito”». In ordine alla grave situazione locale ed ai rapporti con le vicende endoprocessuali, così si è espresso il massimo Consesso: «Nessun dubbio per entrambe, anzitutto, che l’aggettivo territoriale alluda ad una situazione locale, empiricamente verificabile, estranea alla dialettica processuale». A proposito di questa estraneità, in particolare, si è sottolineato che «la corte di cassazione deve accertare se sussiste la grave situazione locale/territoriale prescindendo dalla dialettica processuale, prescindendo da ciò che accade nel processo. È il territorio, nel quale, come esigono le norme sulla competenza per territorio, si radica quel determinato processo, che deve essere investito da una situazione di tale gravità da rendere il processo incompatibile con la permanenza in quel luogo; è il territorio, in altri termini, che impone che il processo, lì radicato, ne sia sradicato, sicché, se sul territorio, su ciò che sta intorno al processo, non v’è nulla che evochi una grave situazione, ciò che accade nel processo non può avere alcuna rilevanza. Detto in altre parole, se la grave situazione locale/territoriale obiettivamente non sussiste, ciò che accade nel processo non può, ovviamente, essere riflesso di una inesistente grave situazione locale e, quindi, non può avere alcuna rilevanza ai fini della rimessione». In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che «i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo a condizione che siano l’effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice. Se la grave situazione locale sussiste non v’è dubbio, invero, che i provvedimenti e i comportamenti del giudice possano assumere rilevanza ai fini della rimessione». E ancora: «Se la grave situazione locale non esiste oggettivamente, a nulla vale indugiare sui provvedimenti endoprocessuali e ciò per la semplice ragione che, in assenza di un grave turbamento dell’ambiente esterno al processo, gli eventuali, discutibili, provvedimenti endoprocessuali possono ben spiegarsi o come semplice conseguenza di un’errata interpretazione della legge o di un non corretto esercizio del potere discrezionale o come provenienti da un giudice ricusabile; possono spiegarsi, cioè, come effetti che hanno la loro causa nel processo o se, come nell’ipotesi della ricusazione, l’hanno fuori del processo, si tratta pur sempre di una causa che non è la grave situazione locale. Se, invece, quest’ultima sussiste, i provvedimenti endoprocessuali, se con determinate caratteristiche, specialmente se emessi su questioni particolarmente rilevanti o nei momenti più delicati del processo, possono essere ritenuti a ragione conseguenza della stessa, con quella, dianzi sottolineata, circolarità che si risolve in una conferma, in un avallo, della grave situazione locale autonomamente accertata.» Si legge altresì nella sentenza evocata che «D’altro canto, soltanto se la grave situazione locale è grave situazione ambientale-territoriale ha senso affermare, una volta che ne sia stata accertata l’esistenza, che il pericolo concreto della non imparzialità riguarda l’organo nel suo complesso e non il giudice o i giudici del processo. Solo se è interessato gravemente il territorio, che è ciò che sta intorno al processo, può dirsi, infatti, a ragione, che anche ogni altro giudice del luogo – diversamente da quanto accade nella ricusazione – si sarebbe comportato, con alto grado di probabilità, come si sono comportati, con i loro provvedimenti, effetto della grave situazione e sintomatici della non imparzialità, i giudici del processo». Quanto ai margini valutativi del Giudice della rimessione, le Sezioni Unite hanno affermato che: «gli aggettivi usati per definire la gravità della situazione locale consentono di dire che la situazione locale deve essere tale, per la sua abnormità, per la sua notevole consistenza, per la sua eccezionalità, per il suo univoco significato, da non potere essere interpretata se non nel senso del pericolo concreto della non imparzialità o nel senso del pericolo concreto del pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, interpretazione, questa, che riduce drasticamente i margini di discrezionalità della corte di cassazione nel decidere sulla sussistenza della grave situazione locale e nel disporre il trasferimento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge»“.

Si prosegue con le decisioni seguite a quella delle Sezioni unite ma solo per sottolineare che non si sono discostate dal percorso da queste tracciato.

La giurisprudenza successiva di questa Corte non si è discostata da queste direttrici interpretative. Si è così affermato che, per grave situazione locale, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (per limitarsi alle più recenti, Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952). Quanto all’interpretazione dei fatti portati a fondamento dell’istanza di rimessione, si è sostenuto, sempre sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite sopra citata, che è necessaria una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell’art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un’incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262278). Né ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Rv. 260888). Questa Corte ha anche rimarcato che l’istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull’imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell’applicazione delle norme sull’astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l’applicazione dell’istituto della rimessione. Si legge in motivazione che non hanno rilevanza ai fini dell’applicazione dell’istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l’organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 264269)“.

Campagne mediatiche

Una particolare declinazione delle possibili cause di rimessione è costituita dalle campagne mediatiche.

Si è provato più volte a porle a base di istanze ex art. 45 c.p.p. ma non si può certo dire che abbiano funzionato.

La risposta della Cassazione è sempre la stessa: “ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, non assumono di per sé rilievo ai fini della translatio iudicii, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali” (tra le altre, Cass. Pen., Sez. 2^, sentenza n. 55328/2016).

Riflessioni

Prima di esprimere qualsiasi opinione sulla giurisprudenza esposta in precedenza, può servire ricordare che, secondo la lettera dell’art. 45 c.p.p., la rimessione richiede alcuni presupposti che devono produrre alcuni effetti.

Occorre dunque che sia in corso un processo in fase di merito, che si manifestino gravi situazioni locali, che queste abbiano una consistenza tale da turbare lo svolgimento del processo e non siano altrimenti eliminabili, che le stesse pregiudichino la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica o determinino motivi di legittimo sospetto.

Se si pone attenzione agli effetti richiesti, ci si avvede che, mentre il pregiudizio della libera determinazione o della sicurezza e incolumità evoca un evento già verificatosi, il legittimo sospetto evoca al contrario una condizione di pericolo.

In altri termini, le gravi situazioni locali legittimano il sospetto che il giudizio (e quindi chi ne ha la responsabilità) debordi dal suo scopo in conseguenza della pressione esterna che su di essi viene esercitata.

Sennonché, questa asimmetria (tra un evento e il pericolo di un evento) si dissolve nella giurisprudenza di legittimità già vista e il pericolo scompare, posto che si richiede sempre e comunque che gli elementi conoscitivi indicati dall’istante raggiungano un livello dimostrativo elevato e provino una situazione reale già manifestatasi e dai contorni perfettamente definiti.

È chiaro che la rimessione è uno strumento da maneggiare con cura e il rigore nella sua applicazione deriva dalla necessità di proteggere il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

Ma questo rigore non può spingersi fino al punto di negargli cittadinanza e, soprattutto, di ignorare la crescente capacità di pressione che il circuito massmediatico è in grado di esercitare sul processo, soprattutto allorché la sua efficacia venga potenziata o addirittura provocata dal contributo dei diretti attori del processo stesso.

Bisognerebbe forse assicurare una maggiore determinatezza dei presupposti cui legare la rimessione ma sarebbe altrettanto necessario che la giurisprudenza dismetta quella chiusura a riccio generata dall’espressione “legittimo sospetto” inserita nella formula descrittiva, come se fosse vilipendio pensare a un giudice turbato o pressato.

In fondo, potrebbe dirsi, anche questo è un automatismo castale.