Appello: da giudizio sul fatto a giudizio sull’atto (di impugnazione) il passo è breve (di Riccardo Radi)

Questo appello non s’ha da fare, né domani né mai” sembra essere lo scopo, ma oggi mi piace fare l’inglese e dirò il mood o il sentiment, della riforma Cartabia.

Prima questione procedurale: come presenteremo le impugnazioni dal 30 dicembre 2022?

Alle parti private sarà reso assai complicato il deposito degli atti di impugnazione se non ci saranno correttivi dell’ultima ora.

Saranno preclusi il deposito fuori sede o la spedizione con telegramma ovvero con raccomandata degli atti di impugnazione.

L’articolo 582 comma 2 e 583 cpp saranno abrogati con efficacia immediata a far data dall’entrata in vigore del decreto (in questo momento 30 dicembre 2022).

Mentre il nuovo articolo 582 cpp sulle modalità di deposito telematico degli atti di impugnazione è destinato ad entrare in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi.

Per comodità riportiamo le due norme citate:

Articolo 582 cpp: Presentazione dell’impugnazione:

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato

Articolo 583 cpp Spedizione dell’atto di impugnazione:

1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

Nell’arco di tempo tra l’abrogazione immediata degli articoli 582 comma 2 e 583 cpp e il tempo necessario per la pubblicazione dei regolamenti attuativi per il nuovo 582 cpp, si creerà una situazione perversa in quanto all’imputato e alle parti civili è di fatto precluso il deposito fuori sede o la spedizione con telegramma ovvero con raccomandata degli atti di impugnazione.

Ricordo che in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione dell’atto in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità (Sez. 1, 20779/2018).

Quali correttivi verranno apportati per eliminare le difficoltà di presentazione delle impugnazioni da parte dell’imputato? L’ovvio rischio è quello di pregiudicare l’effettività dell’accesso alla giustizia e del diritto di difesa.

È poi evidente l’aggravio di difficoltà per l’imputato allorché debba compiere personalmente attività difensive che presuppongono la disponibilità di strumenti tecnologici e un’alfabetizzazione informatica che potrebbe non avere.

Seconda questione, assai rilevante: per ridurre gli appelli si è pensato di negare di fatto un secondo giudizio a tutti o quasi gli irreperibili di fatto.

Il nuovo articolo 581 cpp prevede uno sbarramento per l’imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, vale a dire l’inammissibilità per tutte le impugnazioni non accompagnate da specifico mandato al difensore ad impugnare con dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.

Si intende in tal modo porre un preciso ostacolo a tutti i procedimenti seguiti dagli avvocati di ufficio che molto spesso riguardano stranieri e non solo che non sono di fatto reperibili.

Allo stato per questi “imputati” è precluso il secondo giudizio di merito.

Ma c’è di più e riguarda gli imputati detenuti che hanno scelto di non presenziare al giudizio di primo grado e quindi sono stati dichiarati assenti: dovranno i loro difensori munirsi di specifico mandato ad impugnare con la dichiarazione o elezione di domicilio?

Sono tutti ostacoli alla nostra professione già gravata da tante inutili incombenze formali: cosa dovremmo fare? Recarci in carcere per farci rilasciare la procura ad hoc? E come si fa a non considerare che il domicilio dei detenuti è l’istituto presso il quale sono ristretti?

Altra questione non secondaria. Assisto personalmente come difensore di fiducia persone che ho serie difficoltà a reperire: anche in questi casi la necessità della procura ad impugnare potrebbe creare di fatto l’impossibilità di proporre l’appello.

In questi casi quali ricerche l’avvocato dovrà esperire per evitare rischi di profili deontologici o di responsabilità professionale?

Questa prima lettura veloce della nuova norma pone seri dilemmi agli avvocati e di fatto rende l’accesso alla giustizia “difficoltoso” e ricorda un breve scritto di Kafka Davanti alla Legge: La legge, pensa, dovrebbe pur essere accessibile a tutti e sempre.

Parole che si scontrano con lo spirito della riforma Cartabia che appare forgiata immaginando la giustizia come un tempio protetto da mura così alte da essere invalicabili.

L’idea che il “problema” della richiesta di giustizia si possa risolvere non aumentando la produttività del sistema ma limitandone l’accesso è la parola d’ordine della riforma civile e penale a firma Cartabia.

Sempre in tema di appello si segnalano altre due modifiche destinate ad avere un notevole impatto sull’ordinaria fisiologia di questo mezzo di impugnazione.

La prima (prevista dall’art. 1, comma 13, lett. i) della Legge delega n. 134/2021 e attuata dall’art. 33, comma 1, lett. d) del decreto legislativo che sta per entrare in vigore) prende corpo nel nuovo comma 1-bis innestato nell’art. 581 c.p.p.

Si legge in tale comma che “L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”.

Si estende in tal modo anche all’appello il vizio di “aspecificità” finora limitato al ricorso per cassazione.

Chiunque abbia conoscenza degli indirizzi della Suprema Corte sa che da anni ben sette ricorsi su dieci sono dichiarati inammissibili e che l’aspecificità è tra le cause più frequenti di tale sanzione.

Se poi si analizzassero una per una le decisioni in tema, si rimarrebbe sorpresi dalla quantità degli oneri dimostrativi che i giudici di legittimità addossano ai ricorrenti e che, ove non puntualmente soddisfatti, provocano l’inammissibilità.

Un esempio per tutti: secondo Cass. Pen., Sez. 7^, sentenza n. 21434/2021, “nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti la nullità di un atto, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza“, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento […] ciò perché il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente la nullità dell’atto o l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto “criterio di resistenza”, applicabile anche nel giudizio di legittimità”.

È chiaro allora che, se lo stesso percorso di guerra venisse imposto agli appellanti, sarebbe assai alto il rischio di trasformare l’appello da giudizio sul fatto a giudizio sull’atto (di impugnazione) e così ridurre drasticamente le opportunità di una revisione nel merito, anche se fondata.

Il rischio potenziale è ancora più preoccupante se si considera l’obiettivo primario della Legge 134, cioè la riduzione di almeno un quarto dell’attuale durata media dei processi penali. È chiaro che, ove gli si attribuisse un peso preponderante rispetto agli altri parametri, l’aumento delle dichiarazioni di inammissibilità in appello sarebbe un ottimo grimaldello per contribuire efficacemente alla sua realizzazione.

La quarta modifica di rilievo (prevista dall’art. 1, comma 13, lett. g) della Legge delega e attuato dall’art. 34, comma 1, lett. c) del decreto legislativo) è stata realizzata attraverso l’innesto nel codice di rito del nuovo art. 598-bis, rubricato “Decisioni in camera di consiglio senza la presenza delle parti”.

Questa è la sua formulazione letterale:

1. Salvo quanto previsto nei commi da 2 a 4 o da altre particolari disposizioni di legge, la corte provvede sull’appello in camera di consiglio, giudicando sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è immediatamente depositato in cancelleria. Il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545.

2. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori. 3. La corte può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’articolo 603, comma 5.”.

In sostanza, il rito camerale non partecipato diventa il metodo ordinario di svolgimento dell’appello ma l’appellante e in ogni caso l’imputato e il suo difensore hanno la facoltà di chiedere ed ottenere la partecipazione all’udienza.

Questo nuovo standard, se utilizzato diffusamente, comporterà probabilmente una riduzione dei tempi medi di definizione dei giudizi di secondo grado ma – è questo il punto cruciale – imporrà sicuramente un prezzo significativo proprio alla parte le cui garanzie dovrebbero essere rispettate.

Ultima novità prevista per ridurre gli appelli, nel caso di giudizio abbreviato la rinuncia alla presentazione dell’impugnazione verrà premiata con una riduzione di pena di un sesto: “all’articolo 442, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione”.

Il quadro è chiaro e lo scopo altrettanto: Questo appello non s’ha da fare, né domani né mai” e agli avvocati deve andar bene così.