Guida sotto l’influenza di stupefacenti: la “non negatività” dell’accertamento tecnico-biologico non è sufficiente per la configurabilità del reato (di Riccardo Radi)

Ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti è necessario dimostrare lo stato di alterazione causato da tale assunzione, al momento della guida, in maniera certa e rassicurante.

Il tribunale di Roma sezione 5 con la sentenza emessa in data 25 novembre ha stabilito che la prova della condotta illecita non può desumersi da indici sintomatici esterni (tra l’altro contraddittori come riferiti dagli agenti operanti) e tantomeno è rassicurante l’esito dell’accertamento medico-legale a cui stato sottoposto il conducente che riporta la dicitura di “non negatività”.

In tal proposito si ricorda la sentenza della cassazione sezione 4 numero 21291/2022 che ha stabilito che “Ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. La prova della condotta illecita non può desumersi da indici sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 C.d.S.)”.

Tali indici sono sufficienti per giustificare la sottoposizione agli accertamenti medico-legali, ma non per l’attestazione dello stato di alterazione, che deve essere accertato nei modi previsti dal comma secondo dell’art. 187 C.d.S., attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici” (Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013, Braccini, Rv. 256830; Sez. 4 n.15078 del 17/01/2020, Rv. 279140).

Lo stato di alterazione, dunque, può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Rv 270929).

Ciò posto, deve rammentarsi che secondo costante insegnamento giurisprudenziale: “Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione”.

La Suprema Corte ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato “ex” art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica, (così Sez. 4, n. 41796 del 11/06/2009, Rv. 245535; in conformità, tra le altre, Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013, Rv. 256830.

Pertanto, il solo riferimento ad atteggiamenti definiti come “sospetti‘ ovvero “nervosi” risulta evidentemente insufficiente in considerazione che la sottoposizione agli accertamenti medico-legali non hanno fornito una risposta indicativa è certa sullo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida per affermare la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato contestato.