Stupefacenti e riconoscimento attenuante 62 n. 4 c.p., nel caso di continuazione per plurimi delitti di cui all’articolo 73 comma 5 Dpr 309/90 (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 44832 depositata il 24 novembre 2022 ha stabilito che ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all’importo complessivo delle somme conseguite, bensì con riguardo al lucro ottenuto od auspicato per ogni singolo fatto-reato.

Fatto

D.O., con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31 gennaio scorso, che ne ha confermato la colpevolezza per plurimi delitti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro e con altri giudicati in separato processo conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna.

Egli si duole esclusivamente del trattamento sanzionatorio, censurando, sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione, i seguenti punti della decisione: a) il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., erroneamente esclusa sulla base della valutazione unitaria delle varie condotte delittuose e del relativo profitto complessivo, peraltro stimato approssimativamente, quando invece si sarebbe dovuto far riferimento al lucro ritratto ed avuto di mira per ciascuna di esse.

Decisione

Ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all’importo complessivo delle somme conseguite od avute di mira, bensì con riguardo al lucro ottenuto od auspicato per ogni singolo fatto-reato, potendo la pluralità delle condotte incidere, semmai, su altri aspetti del trattamento sanzionatorio, quali la misura della pena-base e del complessivo aumento di pena per continuazione, l’ammontare delle eventuali misure di sicurezza patrimoniali, l’accesso o meno alla sospensione condizionale o ad altri benefici (in termini sostanzialmente analoghi, tra le tante, Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, Rv. 272270; Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Rv. 262975; Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007, Rv. 237329).

La sentenza impugnata, invece, ha escluso tale fattispecie circostanziale essenzialmente in ragione della protrazione nel tempo dell’attività delittuosa dell’imputato e della destinazione di essa in favore di plurimi acquirenti, trascurando però di soffermarsi sui singoli episodi e sull’eventuale riconducibilità di ognuno di essi al c.d. “spaccio da strada”, e cioè a transazioni per quantitativi e corrispettivi assai modesti.

Sul punto, dunque, si rende necessario un supplemento di motivazione, previo annullamento della sentenza e rinvio degli atti al giudice di merito, affinché vi provveda.