Stupefacenti e lieve entità, la Cassazione fissa le soglie del piccolo spaccio: 101 grammi hashish, 108 marijuana, 28,4 eroina e 23,6 cocaina. Mancando la legge aiutano le statistiche giurisprudenziali (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 44061 depositata il 25 novembre 2022 ha stabilito che mancando la legge, possono aiutare la statistica della giurisprudenza degli ultimi due anni a individuare i limiti del fatto di lieve entità.

La massima: “In tema di detenzione e cessione di stupefacenti, la valutazione complessiva della tenuità del fatto deve essere pur sempre svolta valorizzando tutti gli elementi della fattispecie, salvo restando che – specie nelle ipotesi in cui non vi sono specifici indici dell’offensività del fatto – la circostanza che un dato quantitativo sia stato tendenzialmente ricondotto all’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, può assumere una valenza di per sé decisiva: ne consegue che il giudice può tener conto, unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta, del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, come compatibile con l’articolo 73, comma quinto, del testo unico stupefacenti, dovendosi osservare che la ricorrenza statistica di tali valutazioni possa integrare un metro di giudizio utile a garantire la necessaria tassatività della norma incriminatrice, evitando eccessive oscillazioni interpretative”.

Pertanto secondo le statistiche e uno studio condotto dall’ufficio per il processo della sesta sezione penale della Cassazione su 398 decisioni della Corte emesse fra il 2020 e il 2022, si configura la lieve entità sotto i 101 grammi hashish, 108 marijuana, 28,4 eroina e 23,6 cocaina.

E se il dato ponderale da solo non basta a integrare il reato minore, può assumere una valenza di per sé decisiva la circostanza che un dato quantitativo è tendenzialmente ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità nel fatto di lieve entità, specie quando non ci sono indici specifici dell’offensività del fatto.

Il problema della mancanza di parametri oggettivi si è posto anche per «l’ingente quantitativo» di droga, tanto che le Sezioni unite penali 36258/12 hanno dato conto di uno studio del massimario che indicava i valori soglia in base alle sentenze emesse dalla Cassazione nell’arco di due anni.

Allo stesso modo la sesta sezione ha individuato i quantitativi che la giurisprudenza maggioritaria riconduce al fatto lieve.

La ricorrenza statistica può integrare un metro di giudizio utile a garantire la necessaria tassatività della norma incriminatrice, evitando eccessive oscillazioni interpretative.

Le soglie del piccolo spaccio, indicate nello studio statistico, diventeranno un punto di riferimento per tutti?