Definizione luogo di lavoro e conseguente obbligo delle misure antinfortunistiche: la cassazione indica le coordinate (di Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 42024 depositata l’8 novembre 2022 ha stabilito la definizione di luogo di lavoro.

Fatto

Il 4 dicembre 2015 si è verificato un infortunio mortale sul lavoro all’interno di una fonderia. Quel giorno A.M., operaio da venti anni alle dipendenze della s.p.a. “C.M.”, addetto al reparto “anime” della fonderia, ha preso servizio alle 20.30 e dopo un’ora circa ha constatato che la macchina emetteva un fischio.

Poiché il prodotto che usciva era di soddisfacente qualità, non sono stati avvertiti gli addetti alla manutenzione, che erano presenti anche durante il turno di notte. Dopo avere avviato il ciclo automatico, M. (forse per controllare la causa del fischio) si è avviato verso la zona pericolosa, nella parte alta – del complesso meccanismo, senza avvertire il collega di turno, il quale dopo un po’ ha sentito un urlo ed ha trovato il malcapitato morto, schiacciato dalle colonne in acciaio e dalle traverse meccaniche del movimento verticale del macchinario.

La difesa censurava la violazione degli artt. 589 cod. pen., 546 cod. proc. pen., 71 del d. lgs. n. 81 del 2008 e 2087 cod. civ., manifesta illogicità della motivazione quanto a due temi: tempi e modalità delle pulizie nella zona dell’infortunio; ed accertamento se il punto ove si è verificato il fatto fosse o meno zona di lavoro.

Quanto al primo aspetto, assumono i ricorrenti essere pacificamente emerso dall’istruttoria che nella zona in cui è avvenuto l’incidente mortale ditta esterna appositamente incaricata effettuava le pulizie una sola volta o due volte l’anno senza neppure accedere alla piattaforma in questione ‘ma per lo più tramite “lance” stando l’operatore in piedi sulla scaletta.

Quanto al secondo aspetto, si sottolinea che le emerse estreme difficoltà — su cui conviene anche il P.M., che ha usato l’espressione “percorso di guerra” – del tragitto necessario per raggiungere la parte alta del macchinario sarebbero tali da doversi escludere che il luogo ove è accaduto l’incidente sia un “luogo di lavoro”

La decisione

La Suprema Corte ha stabilito che l’assunto secondo il quale il punto ove è avvenuto l’infortunio non sarebbe luogo di lavoro, in ragione della sua disagevole accessibilità e della non necessità per i ‘dipendenti di recarvisi, in quanto ciò contrasta con la consolidata nozione al riguardo.

Infatti: «Nella nozione di “luogo di lavoro” rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro; indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. (Fattispecie in cui Corte ha ritenuto configurabile la contravvenzione di cui agli artt. 46 e 55, comma 5, del d. lgs n. 81 del 2002, per mancata adozione delle misure per prevenire gli incendi, nei confronti del legale’ rappresentante di una ditta proprietaria di impianto di distribuzione di Gpl, con connesso serbatoio interrato, installato in un’area di un condominio privato, al servizio del condominio medesimo)» (Sez. F, n. 45316 del 27/08/2019, Rv. 277292).

In tema di infortuni sul lavoro, nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro e in cui il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività (Sez. 4, n. 43840 del 16/05/2018, C., Rv. 274265).

Nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. (Fattispecie relativa ad un vano tecnico posto sul controsoffitto di un’aula scolastica ed il cui crollo, a causa anche del sovraccarico del materiale ivi depositato, aveva determinato il decesso di uno studente)» (Sez. 4, n. 12223 del 03/02/2015, dep. 2016, Rv. 266385; in termini, v. già Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, Rv. 258435).