Usura: gli interessi anatocistici trimestrali vanno computati nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG) anche se capitalizzati

Una recentissima decisione di legittimità, precisamente Cass. Civ., Sez. 1^, ordinanza n. 33964/2022, udienza del 17 novembre 2022, contiene chiarimenti utili anche in ambito penalistico sull’influenza degli interessi passivi anatocistici ai fini dell’eventuale superamento del tasso soglia oltre il quale ricorre l’usura.

Questo la parte rilevante della motivazione:

La decisione impugnata, criticando le modalità di computo seguite dal c.t.u., ha escluso il superamento del tasso soglia in quanto il tasso globale concordato nella misura di € 14,47%, e quindi superiore al tasso soglia pari al 14,06, era la risultante dell’incremento del tasso nominale del 13,75 % per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, che però nella specie era perfettamente legittima, essendo prevista sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, così come stabilito dalla delibera CICR del 9/2/2000. Ha sostenuto, in particolare, che gli interessi per effetto della capitalizzazione cessano di essere tali, essendosi trasformati in capitale, onde non possono essere computati, ai fini della rilevazione del tasso degli stessi, fra le voci di costo periodico del conto corrente. La Corte distrettuale ha poi sottolineato che il consulente d’ufficio aveva fatto riferimento per la rilevazione dei tassi medi alla formula di calcolo indicata dalle “Istruzioni” della Banca d’Italia che non prevedevano ai fini del Teg il computo degli interessi passivi anatocistici“.

Il ragionamento seguito dalla Corte contrasta con la normativa dettata in tema di usura. Non può infatti ritenersi conforme alla normativa relativa al riscontro di usurarietà dei negozi di credito, invero, la decisione assunta dalla Corte di Appello di Torino, che con riguardo alla linea di credito concessa dall’Istituto bancario ha escluso dal novero delle voci economiche rilevanti in proposito la capitalizzazione degli interessi passivi muovendo dall’erroneo presupposto che la capitalizzazione degli interessi comporti la trasformazione di una obbligazione accessoria in una obbligazione principale“.

È opportuno muovere dalla considerazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall’art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto infatti dispone la norma dell’art. 644, comma 5, “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito“.

Va puntualizzato che detto carattere “onnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario (cfr. Cass. S.U. 2017 nr. 8806). Posti questi principi di carattere generale si deve ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito; e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale“.

Non corretta è altresì l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione. Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell’art. 2, comma 1, l. 108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all’anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere“.

Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg“.