Patrocinio a spese dello Stato: il giudice ha il dovere di acquisire la documentazione necessaria per decidere sulla liquidazione del compenso dovuto al legale (di Riccardo Radi)

Il giudice, in tema di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova.

La cassazione sezione 6 civile con la sentenza numero 34342 depositata il 22 novembre 2022 ha stabilito che il giudice non ha un potere discrezionale ma ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione sulla liquidazione della parcella dell’avvocato.

Inoltre, non c’è un onere dell’avvocato di depositare la documentazione.

Fatto

Con l’ordinanza impugnata, emessa in sede di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte n. 31999/2019, il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione proposta dall’avvocato C.P. avverso la liquidazione del compenso dovuto come difensore di fiducia di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non conseguita la prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni indicate dal ricorrente.

In particolare, il Tribunale riteneva non dimostrata la partecipazione di C. all’udienza del 30.11.2016.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.  che lamenta la violazione degli artt. 83 D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, perché il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione del giudizio nel cui ambito erano state svolte le prestazioni oggetto della richiesta di pagamento

Decisione

La censura è fondata.

Va sul punto ribadito il principio secondo cui “In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione “può” contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 19/08/2021, Rv. 662071; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2206 del 30/01/2020, Rv. 656859).