
Nel corso di una manifestazione davanti ad un carcere, alcuni partecipanti mostrano il dito medio alle guardie carcerarie poste di guardia sul muro di cinta della struttura di reclusione: la distanza è ragguardevole e la confusione notevole tuttavia secondo i Supremi Giudici il reato è configurabile.
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 44432 depositata il 22 novembre 2022 ha stabilito che anche i manifestanti sono da considerare per il requisito della presenza di più persone e la percezione dell’offesa si può presumere.
Fatto
la difesa eccepisce la violazione della legge penale per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 341 bis c.p. e, comunque, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dalla sentenza impugnata.
In sintesi, il giudice di appello non avrebbe confutato in modo convincente i motivi di impugnazione relativi:
a) alla mancata percezione da parte del pubblico ufficiale del gesto posto in essere dall’imputato, che si trovava a diverse centinaia di metri dal muro di cinta dell’istituto penitenziario, così come non era affatto certo neppure che tale gesto fosse stato percepito dagli altri manifestanti;
b) alla mancanza del necessario presupposto della pluralità delle persone alla cui presenza deve avvenire la condotta integrativa della fattispecie di oltraggio, atteso che, alla luce di una recente pronuncia di legittimità, tra di esse non potrebbero rientrare gli altri manifestanti che non sono certamente “terzi” rispetto ai presunti autori del reato.
Decisione della cassazione
Nel caso esaminato i giudici di merito hanno evidenziato che l’offesa è stata percepita non solo dagli agenti che erano in servizio ma anche da tutti gli altri soggetti presenti non imputati del reato e che per la configurabilità del reato in oggetto è sufficiente che il pubblico ufficiale abbia avuto la possibilità di percepire i gesti oltraggiosi e che, dunque, “La possibile – ma in questo caso ragionevolmente certa – percezione dei gesti offensivi da parte degli altri manifestanti (non importa se indagati o imputati di altri reati, ma certamente terzi rispetto all’oltraggio) vale a configurare il requisito del reato dato dalla presenza di più persone“.
Secondo la Suprema Corte si tratta di argomentazioni ineccepibili in quanto, laddove venga accertato il requisito della presenza di più persone (tra i quali – v. Sez. VI n. 30136 del 9 giugno 2021, rv. 281838 – certamente vanno inclusi i soggetti “civili”, estranei alla pubblica amministrazione, compresi dunque anche i manifestanti, non a loro volta imputati per il delitto di oltraggio), per la configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che i presenti abbiano avuto la mera possibilità di percezione dell’offesa (Sez. VI, n. 29406 del 6 giugno 2018, rv. 273466).
Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della integrazione del reato di oltraggio previsto dall’art. 341-bis cod. pen., è necessario che l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale si svolga alla presenza di almeno due persone e, a tale fine, è indispensabile che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali che siano direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all’autorevolezza della Pubblica Amministrazione.
A tale proposito occorre considerare che, nel reintrodurre la fattispecie dell’oltraggio a pubblico ufficiale nel nostro ordinamento con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (dopo l’abrogazione operata con la legge 25 giugno 1999, n. 205), il legislatore ha modificato la condotta tipica del delitto e, pur mantenendo inalterata la necessaria correlazione fra l’offesa e lo svolgimento delle funzioni del funzionario pubblico, ha richiesto che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente «l’onore ed il prestigio del pubblico ufficiale» (e non più l’onore e il prestigio in alternativa tra loro, come nella disposizione previgente) e che sussista il requisito c.d. della “pubblicità”, cioè che l’azione si svolga «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone», così trasformando la circostanza aggravante delle più persone contemplata dal previgente art. 341, comma quarto, cod. pen. in un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie.
Tali aggiustamenti si sono resi necessari per circoscrivere l’incriminazione alle condotte oltraggiose realmente offensive dell'”onore e prestigio” del pubblico ufficiale e non sostanzianti una mera ingiuria, seppure rivolta ad un soggetto qualificato, in conformità al principio di proporzionalità ed all’assetto liberai-democratico nei rapporti tra Stato e cittadino, così da sfuggire a possibili censure d’incostituzionalità.
Non è invece richiesto che la frase oltraggiosa sia effettivamente percepita dal destinatario, essendo sufficiente che esso – viste le condizioni di tempo e di luogo — avesse la possibilità di percepire l’offesa (quand’anche in concreto non percepita) (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466).
Sul punto, cassazione sezione 6 con la sentenza numero 31553, depositata il 23 agosto del 2022, ha ribadito che è configurabile il reato di oltraggio a pubblico ufficiale a prescindere se lo stesso ha percepito le offese rivoltegli.
La Suprema Corte ha evidenziato che per la sussistenza del reato non è rilevante l’effettiva percezione delle offese da parte del pubblico ufficiale, bensì è sufficiente che le espressioni offensive siano percepite dai presenti.
Orientamento in linea con il consolidato principio affermato dalla cassazione secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828, Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546).

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