
La responsabilità genitoriale elemento discriminante per la configurabilità dei maltrattamenti anche in assenza di convivenza tra i coniugi.
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 44263 depositata oggi 22 novembre 2022 ha stabilito che è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in assenza dell’elemento della convivenza tra i coniugi in presenza della prole che comunque crea un vincolo paragonabile a quello familiare.
La Suprema Corte ha ritenuto di aderire all’indirizzo in forza del quale nei casi di cessazione della convivenza “more uxorio” (e, a maggior ragione, del matrimonio), è comunque configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non invece quello di atti persecutori, quando tra i soggetti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita comune o dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale (Cassazione sezione 6, n. 7259 del 26 novembre 2021, L. Rv. 283047); esattamente come nel caso in esame, nel quale il ricorrente e la persona offesa hanno avuto un figlio, ed i contatti tra i due erano rimasti attivi nell’evidente interesse di questo e per la gestione di quanto lo riguardava.

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