
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43919 depositata il 18 novembre ha indicato tempi e modi delle ricerche del teste irreperibile per consentire l’acquisizione mediante letture degli atti assunti nel corso delle indagini.
La Suprema Corte ha stabilito che in ordine al profilo dell’incompletezza delle ricerche, è in primo luogo opportuno richiamare il principio per cui l’irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell’infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (cfr., Sez. 6 – , Sentenza n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182 – 01; Sez. 6 – , Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 01).
Si è inoltre chiarito che, a tal fine, non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell’irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 14243 del 26/11/2015, A., Rv. 266601 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 46010 del 23/10/2014, D’Agostino ed altro, Rv. 261265 – 01).
Detto questo, rileva il collegio che l’esame del fascicolo – consentito alla Corte per la natura processuale della doglianza difensiva – ha consentito di apprezzare, al contrario, la loro accuratezza e la loro estensione avendo i CC di Pomezia, dando séguito allo specifico mandato del Tribunale, eseguito accertamenti non soltanto sul territorio nazionale ma anche presso l’Ambasciata di Romania, sia interpellando l’Interpol che, infine, inserendo i dati del T. nello SDI Schengen; proprio per effetto delle ricerche così intraprese, peraltro, si era appreso che il T. si era trasferito in Spagna, nei pressi di Saragozza, dove, tuttavia, nonostante il fattivo interessamento delle autorità spagnole, non era stato comunque possibile rintracciarlo.
Si deve dare atto, allora, della completezza degli accertamenti e delle ricerche disposte dal Tribunale per avere la presenza del teste al cui negativo esito era pertanto legittima la acquisizione delle dichiarazioni rese dal T. in sede predibattimentale.
D’altra parte, è condivisibile la affermazione secondo cui, ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine o di destinazione, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (cfr., Sez. 3 – , Sentenza n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 – 01).
Inoltre, in merito alla utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali si sottolinea che, la Suprema Corte in più occasioni, ha stabilito che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531 – 01).

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