
La sentenza di patteggiamento non avrà più efficacia e non sarà utilizzabile in nessun procedimento dal disciplinare al contabile.
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 34206 depositata il 21 novembre ha esaminato la questione relativa alla utilizzabilità della sentenza di patteggiamento in un procedimento disciplinare riguardante un avvocato.
La Suprema Corte rileva che quando il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato era già entrata in vigore la legge delega per la riforma del processo penale, secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non vale come prova nel giudizio disciplinare.
Nonostante ciò, nel caso esaminato gli addebiti all’incolpato risultano confermati da un testimone escusso durante il dibattimento davanti al giudice della deontologia, il che rende superfluo esaminare la questione dell’applicabilità del principio affermato dalla legge 134/21, mentre nel frattempo l’operatività della riforma penale è stata rinviata al 30 dicembre.
Ricordiamo che la riforma Cartabia prevede la modifica dell’articolo 445, il comma 1-bis che è sostituito dal seguente: “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.
Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.
Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.”.

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