
A partire dal 30 dicembre del 2022, e sempre che non subentrino modifiche al momento imprevedibili, per le parti private e i loro difensori il deposito degli atti di impugnazione sarà meno agevole che in passato.
Non saranno più possibili infatti il deposito fuori sede di tali atti o la loro spedizione con telegramma o con raccomandata.
L’abolizione di queste modalità deriva dall’abrogazione degli artt. 582 comma 2 e 583 c.p.p. che, salve modifiche prossime venture, avverrà a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Cartabia, al momento prevista, come già si diceva, per la data del 30 dicembre 2022.
Per contro, l’art. 582 c.p.p. nella nuova versione (con le modalità di deposito telematico degli atti di impugnazione ivi previste) è destinato ad entrare in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi e dunque in una data al momento non prevedibile e comunque non immediata.
Per comodità riportiamo le due norme citate.
Articolo 582 cpp (Presentazione dell’impugnazione)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato
Articolo 583 cpp (Spedizione dell’atto di impugnazione)
1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
Nell’arco di tempo tra l’abrogazione prossima degli articoli 582 comma 2 e 583 c.p.p. e il tempo necessario per la pubblicazione dei regolamenti attuativi per il nuovo art. 582, si creerà una situazione complicata in quanto alle parti private è di fatto precluso il deposito fuori sede o la spedizione con telegramma ovvero con raccomandata degli atti di impugnazione.
Ricordiamo che in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione dell’atto in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità (Cass. Pen., Sez. 1^, sentenza n. 20779/2018).
È facile a questo punto immaginare che, in assenza di qualsiasi correttivo, questa disciplina monca sarà di ostacolo all’effettività dell’accesso alla giustizia e dell’esercizio del diritto di difesa.
Si consideri infatti, a tacer d’altro, a quali difficoltà andrebbe incontro un imputato che, pur intendendo compiere personalmente atti difensivi, sia privo delle necessarie competenze informatiche e degli altrettanto necessari mezzi tecnologici.
In dottrina (M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia, in Sistema Penale, 2 novembre 2022, a questo link) è stata avanzata la proposta di prorogare la possibilità di deposito tramite PEC degli atti di impugnazione, in questi termini: “l’art. 1, comma 13, lett. b), l. n. 134 del 2021, il d.lgs. n. 150 provvede, per un verso, ad abrogare l’art. 582, comma 2, c.p.p. e l’art. 583 c.p.p. (art. 98) e, per un altro, a interpolare l’art. 582 c.p.p.
Nella sua versione rinnovata, la norma appena richiamata attribuisce, in modo espresso, alle parti la possibilità di depositare in forma telematica anche gli atti d’impugnazione, fatta salva la facoltà per quelle private di continuare ad avvalersi delle modalità tradizionali, costituite dalla presentazione personale del gravame, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice a quo (art. 33, comma 1, lett. e).
Va detto che il meccanismo appena ricordato ha alle spalle la sperimentazione di un istituto simile durante l’emergenza pandemica: si allude a quanto era stabilito dall’art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176. Quest’ultima norma, che prevede anche l’invio tramite posta elettronica certificata risulta applicabile fino al 31 dicembre 2022, in forza della proroga disposta dall’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15. Il problema è che il nuovo art. 582 è destinato a entrare in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti per la disciplina del processo penale telematico (art. 87), mentre gli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p. sono abrogati con efficacia immediata.
In tal modo si rischierebbe che, dopo la fine dell’anno, le modalità siano molto penalizzanti per l’imputato: l’auspicio è pertanto che si intervenga a prorogare la disciplina emergenziale – sotto lo specifico profilo della proponibilità via p.e.c. – sino all’entrata a regime della disciplina relativa al processo penale telematico”.
È una proposta di buon senso e condivisibile che consentirebbe di superare senza troppe ambasce il periodo di interregno normativo che si avrà fino all’emanazione dei regolamenti attuativi necessari.
È impossibile tuttavia, prima di chiudere, non farsi alcune domande.
Perché gli ampi apparati di supporto al legislatore, all’Esecutivo e al dicastero della Giustizia prevedono così raramente le conseguenze pratiche delle modifiche normative?
Perché sembrano così focalizzati sui massimi sistemi e così distratti sulle loro ricadute nella sfera personale e giuridica di chi ne subisce gli effetti?
E, infine, perché si lasciano maglie così larghe nella disciplina di aspetti cruciali della riforma da giustificare o addirittura imporre l’intervento chiarificatore della giurisprudenza col conseguente rischio dell’instaurazione di indirizzi interpretativi che chiudano altre porte anziché aprirne di nuove?
Misteri italici!

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