Pericolo di fuga: non è indispensabile dimostrare l’inizio dell’allontanamento

Vicenda

Dopo il fermo di due persone di nazionalità straniera indiziate del delitto di cui all’art. 12, comma 3 lett. a), b) c), comma 3- bis, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, il GIP competente non lo ha convalidato, ritenendo assente il pericolo di fuga, pur applicando nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando l’esistenza dell’esigenza cautelare prevista dall’art. 274, lett. c), c.p.p.

Il PM ha fatto ricorso per cassazione per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.

Decisione commentata e autorità giudiziaria che l’ha emessa

Cass. Pen., Sez. 1^, sentenza n. 39830/2022, udienza del 30 settembre 2022.

Questioni giuridiche

Il collegio di legittimità ha accolto il ricorso del PM.

Ha avuto cura di precisare preliminarmente che l’aggiunta, dovuta alla L. n. 47/2015, del requisito dell’attualità all’esigenza cautelare derivante dal pericolo di fuga non richiede necessariamente l’esistenza di condotte materiali del soggetto agente che dimostrino l’inizio del suo allontanamento o fatti preparatori dello stesso, «essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile – perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico, dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti vicini nel tempo – l’esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (cfr. Sez. 5^, sentenza n. 7270 del 06.07.2015 – dep. 2016, Rv. 267135, nonché Sez. 6^, sentenza n. 16864 del 07.03.2018, Rv. 270311, Sez. 6^, sentenza n. 481 del 27/09/2018, Rv. 274220).

Ha ulteriormente chiarito che, ai fini della convalida del fermo di polizia giudiziaria, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato per cui s’indaga ma deve essere fondato su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (in tal senso Sez. 2^, sentenza n. 26605 del 14/02/2019, Rv. 276449- 02; Sez. 3^, sentenza n. 39542 del 11/07/2013, Rv. 256975-01; Sez. 1^, sentenza n. 5244 del 10/01/2006, Rv. 234066-01; Sez. 3^, sentenza n. 4089 del 18/1.2/2003, Rv. 228486-01).

Fatte queste premesse, il collegio ha rilevato che il GIP non si è attenuto a tali principi e che la motivazione del provvedimento impugnato risulta manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto l’assenza di un concreto pericolo di fuga sulla scorta di un elemento – l’assenza di prodromiche condotte preparatorie esemplificate nello stesso provvedimento – non realmente indicativo e dirimente nel caso di specie, trattandosi di soggetti agenti di nazionalità straniera, irregolari e privi di qualsiasi radicamento, anche provvisorio, con territorio italiano.

A questo specifico riguardo, se è corretto affermare che il pericolo di fuga non può essere desunto dalla semplice circostanza dello status di straniero del soggetto agente, è altrettanto innegabile come il discorso giustificativo del giudice della cautela sia incorso nel sillogismo opposto, ossia quello di escludere aprioristicamente la sussistenza di suddetta esigenza cautelare in un caso in cui il carattere temporaneo della presenza sul territorio italiano è funzionale alla commissione del reato (nella specie, il traffico di esseri umani) e rende, dunque, di difficile realizzazione comportamenti preparatori alla fuga stessa.

Occorre quindi ribadire il principio per cui il giudice della cautela, in tema di pericolo di fuga, è chiamato a svolgere un giudizio prognostico verificabile che deve attagliarsi, di volta in volta, al caso concreto prospettatosi ma va ugualmente sottolineato che la situazione fattuale oggetto di ricorso – ovverosia quella di soggetti agenti di nazionalità straniera (nel caso di specie turca), presenti clandestinamente nel territorio dello Stato, con il quale non hanno alcun radicamento e al solo fine di commettere oltre confine condotte criminose, per poi rientrare nel paese di origine – richiede un articolato e approfondito giudizio, esteso a qualsiasi elemento, desumibile dagli atti, obiettivamente sintomatico di un prossimo pericolo di fuga, tale da rendere necessario un tempestivo intervento cautelare.

Per un verso, dunque, il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a precedenti giurisprudenziali di legittimità non si appalesa pertinente a causa delle evidenti differenze rispetto alla situazione fattuale oggetto di giudizio, siccome riguardanti il caso in cui il pericolo di fuga era stato desunto dal mero allontanamento dal luogo dello sbarco (Sez. 2^, sentenza n. 6924 del 04/12/1997, dep. 1998, Rv. 209594) ovvero riguardava soggetto straniero irregolare, ma con riferimento al ben diverso reato di cui all’art. 648 cod. pen. (Sez. 2^, sentenza n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022 non mass.).

Per altro verso, il GIP, escludendo il rilievo dei contatti degli indagati, attuati attraverso il telefono cellulare di S., durante la traversata, con più soggetti a vario titolo coinvolti nell’organizzazione del viaggio, sintomatici del plausibile inserimento del trasporto umano nell’ambito dell’attività oggetto di organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di clandestini, ha finito per minimizzare, contraddittoriamente, dati obiettivi indicativi del pericolo di fuga pur emergenti dalla richiesta di convalida del fermo del PM; elementi, peraltro, illogicamente utilizzati dallo stesso GIP  per motivare la sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della medesima condotta, non potendosi immaginare – come correttamente osservato dal PM ricorrente successive e ulteriori condotte di trasporto illegale senza il preventivo ritorno da parte degli indagati nel territorio turco e, dunque, senza un loro prossimo allontanamento.

Ne consegue che il discorso giustificativo espresso dal GIP per pervenire al diniego di convalida si è discostato dalle coordinate finora illustrate, avendo trascurato che, nell’apprezzamento del pericolo di fuga, è necessario che la pur riconosciuta discrezionalità di giudizio sia ancorata non a formule preconfezionate, bensì a specifici e concreti elementi di fatto desunti dalle emergenze procedimentali, laddove invece deve ritenersi che il fermo è stato legittimamente eseguito, alla stregua delle concrete emergenze sintetizzate.

L’ordinanza annullata è stata quindi annullata senza rinvio.

Massima

In tema di misure cautelari, il requisito del pericolo di fuga non comporta necessariamente l’esistenza di condotte materiali del soggetto agente che rivelino l’inizio dell’allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all’allontanamento medesimo, essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile – perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico, dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti vicini nel tempo – l’esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare.