
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 43986 depositata il 18 novembre 2022 ha ribadito che il reato di maltrattamenti familiari è configurabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio ma a qualunque relazione sentimentale che per la consuetudine dei rapporti creati implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza.
Nel caso esaminato il ricorrente deduceva la precarietà della convivenza more uxorio protrattasi per circa un anno con una interruzione di un paio di mesi.
La Suprema Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso ha statuito che il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi, sia pure in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata (cassazione sezione 6, n. 17888 dell’11.12.2021, Rv 281092), l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Cassazione sezione 6, n. 31121 del 18.03.2014, Rv 261472).
In una recente decisione, la cassazione sezione 6 con la sentenza numero 38336 depositata l’11 ottobre 2022 ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di maltrattamenti nel caso di mera coabitazione.
I giudici di legittimità rilevano che nella giurisprudenza di legittimità sono state offerte differenti soluzioni nella lettura della disposizione incriminatrice prevista dall’articolo 572 c.p.
Per un verso, si è sostenuto che il reato di maltrattamenti possa configurarsi in una situazione caratterizzata dalla accertata esistenza di relazione sentimentale nella quale si è instaurato un vincolo di solidarietà personale tra i “partner” (Cassazione, sezione 6, n. 37077 del 3 novembre 2020, Rv 280431).
Per altro verso si è affermato che occorre affinché si configuri il delitto ex articolo 572 Cp, che fra l’agente e la persona offesa vi sia una relazione di convivenza. E per ritenerla integrata non basta la semplice coabitazione ma serve un progetto di vita comune e l’organizzazione stabile della quotidianità.

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