
La non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata ridisegnata in senso estensivo con la riforma Cartabia che entrerà in vigore il 30 dicembre 2022.
In particolare sono state valorizzate le condotte post factum ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa.
L’articolo 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto, con tecnica novellistica, in seno all’art. 131-bis cod. pen., in una triplice direzione:
1) generale estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione (art. 131-bis, comma primo, cod. pen.), quindi indipendentemente dal massimo edittale sicché rientreranno nel suo perimetro applicativo fattispecie prima escluse come, ad esempio, il furto aggravato ex articolo 625 comma 1 c.p., la ricettazione e la falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici ex articolo 476 c.p.;
2) attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa (art. 131-bis, comma primo, cod. pen.), finora preclusa (sul punto vedi Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, Rv. 278555-01; conf. Sez. 3, n. 893, del 28/06/2017, Rv. 272249-01, depositata nel 2018).
La cassazione ha sempre escluso la rilevanza delle condotte post delictum, da ultimo cassazione sezione 4 con la sentenza numero 20038, depositata il 24 maggio 2022 ha annullato la sentenza di merito che aveva riconosciuta l’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p. sulla base “dell’immediata confessione dell’imputato e la sollecita definizione del risarcimento del danno” comportamenti successivi al reato.
In suddetta sentenza la Suprema Corte ribadisce che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall’agente post delictum, atteso che la norma di cui all’art. 131- bis cod. pen. correla l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità: “della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato” (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555)”;
3) esclusione ex lege del carattere di particolare tenuità dell’offesa in relazione ai reati, individuati singolarmente, riconducibili alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità (art. 131-bis, comma secondo e nuovo comma terzo, cod. pen.).
L’esclusione dell’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p. riguarda tre reati militari: militari di rivolta (art. 174, comma 1, cod. pen. mil. Pace), peculato militare (art. 215 cod. pen. mil. pace) nonché al reato di collusione del militare della guarda di finanza (art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
In assenza di questi due interventi eccettuativi, operati novellando le corrispondenti norme incriminatrici, l’estensione quoad poenam dell’ambito di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. avrebbe consentito di applicare la declaratoria di particolare tenuità del fatto anche a suddetti reati militari, poiché la norma codicistica fa riferimento ai reati per i quali è prevista la pena detentiva e tale è la reclusione militare (così Sez. 1, n. 30694 del 05/06/2017, Rv. 270845-01).
Per le novità favorevoli all’imputato, trattandosi di un istituto sostanziale di favor rei, è pacifica l’applicabilità dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis, comma 1, cod. pen. a nuove figure delittuose ricavabili quoad poenam ha senz’altro effetto retroattivo relativamente ai procedimenti (e processi) pendenti per reati commessi prima dell’entrata in vigore della novella (ovvero fino al 29 dicembre 2022).
Inoltre come evidenziato dalla Relazione su novità normativa della Corte di cassazione Ufficio del massimario del 7 novembre 2022: “Del pari, in quanto “servente” rispetto ad una norma di diritto sostanziale, si applica retroattivamente ai procedimenti in corso anche il nuovo parametro di valutazione della tenuità dell’offesa alla luce della condotta susseguente al reato, il quale – va precisato – acquista rilievo, nella disciplina estintiva dell’art. 131-bis cod. pen., non come autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell’ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l’esiguità del danno o del pericolo”.
Naturalmente, alla luce del principio di irretroattività della legge penale peggiorativa (art. 25, comma secondo, Cost.), le modifiche di sfavore contenute nella disciplina “ostativa” del nuovo comma terzo dell’art. 131-bis cod. pen., che escludono a regime nuove figure delittuose dalla speciale causa di non punibilità, tra cui anche tre reati militari avranno effetto solo per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della riforma (quindi dal 30 dicembre 2022), in quanto modifiche sfavorevoli.
Con riguardo ai processi pendenti in cassazione, si evidenzia che recentemente la sezione 4 con la sentenza n. 39474 del 19 ottobre 2022 ha stabilito il principio della possibilità di applicare in sede di legittimità senza rinvio l’articolo 131-bis c.p.
Questa la massima: “La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis Cp, può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali”. Si deve osservare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., può essere rilevata nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall’art. 620 lett. I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271).

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