Bancarotta: differenze tra prelievo di importi per restituzione di versamenti in conto capitale e per restituzione di versamenti a titolo di mutuo

Vicenda

PB è stata ritenuta responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere prelevato una somma dalla cassa di una società fallita versandola poi, a titolo di restituzione di finanziamenti, al socio unico della fallita medesima.

Il difensore di PB ricorre per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata qualificata la condotta come bancarotta fraudolenta per distrazione piuttosto che come bancarotta preferenziale.

Decisione commentata e autorità giudiziaria che l’ha emessa

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 39801/2022, udienza del 16 settembre 2022

Questioni giuridiche

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso.

Hanno ritenuto infatti, richiamandosi ad un indirizzo ben consolidato, che il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti a un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, sentenza n. 8431 del 01/02/2019, Rv. 276031; Sez. 5, sentenza n. 32930 del 21/06/2021, Rv. 281872; tra le ultime Sez. 5, sentenza n. 24909 del 07/06/2022, n.m.).

Hanno ulteriormente precisato che stabilire, se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell’impresa collettiva, è questione di interpretazione della volontà delle parti (Cass. Civ,, Sez. 1^, sentenza n. 7692 del 31/03/2006, Rv. 588234).

Più nel dettaglio, i versamenti in conto capitale sono assoggettati all’onere di contabilizzazione nel patrimonio netto della società come riserve di capitale ed alla distinta indicazione di tale natura nella nota integrativa, mentre l’individuazione della natura del versamento dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui appare diretto e dagl’interessi allo stesso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, la cui portata può risultare determinante, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale, in considerazione della sottoposizione del bilancio all’approvazione dei soci (Cass. Civ., Sez. 1^, sentenza n. 15035 del 08/06/2018, Rv. 649557).

La decisione impugnata non si è attenuta a questi principi, limitandosi ad osservare in modo apodittico, pur a fronte di uno specifico motivo di ricorso, che veniva in rilievo un “finanziamento in conto capitale” senza spiegare da quale fonte di prova e da quali elementi concreti abbia tratto tale convincimento, lasciando, quindi, la questione irrisolta per carenza di motivazione.

La sentenza della Corte territoriale è stata conseguentemente annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

Massima

Il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti a un credito esigibile nel corso della vita della società̀, mentre il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale. Stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell’impresa collettiva, è questione di interpretazione della volontà̀ delle parti.