Attenuanti generiche: per negarle è sufficiente uno solo tra gli elementi presi in considerazione dall’art. 133 c.p. (di Riccardo Radi)

Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso.

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 43635 depositata il 17 novembre 2022 ha ribadito che nella sentenza di merito esaminata le argomentazioni riportate sono senz’altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv 242419), di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). Le disagiate condizioni personali o il comportamento processuale non necessitano di singole argomentazioni per escluderne la rilevanza in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche ove il giudicante valorizzi i precedenti penali dell’imputato.