
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43674 depositata il 17 novembre è tornata ad occuparsi del regime della nullità dell’omessa notifica all’imputato in caso di rinvio del processo per legge (eventi pandemici o sismici) o per impedimento assoluto dello stesso.
La Suprema Corte ha affermato che, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all’imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032; Sez. 6, n. 2324 del 2 22/11/2006, dep. 2007, Rv. 235724; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv. 255503).
Come è stato già sottolineato (Sez. 5, n. 26434 dell’8/6/2022, Rv. 283401; Sez. 5, n. 27903 del 9/4/2021, R., Rv. 281601 Sez. 4, n. 46394 del 4/11/2021, Rv. 282554), l’omessa comunicazione della data di rinvio costituisce un’ipotesi di nullità a regime intermedio anche nel caso in cui il rinvio sia disposto per legge.
Difetti, in relazione ai recenti provvedimenti legislativi di sospensione dei processi (analogamente a quanto disposto a seguito degli eventi sismici del 2016) a causa della pandemia da Covid- 19, si è affermato che, in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza ai sensi dell’art. 1, comma 1, del dl. 8 marzo 2020, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.
Nel caso in esame, l’eccezione di nullità del processo di prime cure non risulta sollevata in sede di appello, con la conseguenza che essa, proposta con il ricorso per cassazione, è tardiva.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.